Di Redazione su Martedì, 03 Maggio 2016
Categoria: Giurisprudenza TAR

Consegna posta a giorni alterni compatibile con obblighi europei ? Tar spedisce atti a Corte Giustizia

Lo ha deciso il T.A.R. Lazio, Prima Sezione, definendo in linea cautelare il ricorso 12544/2015 con ordinanza n. 4882/2015 depositata il 29 aprile 2016.
L´ordinanza, qui allegata tratta importanti questione di diritto interno e comunitario.
Il giudizio ha preso le mosse dal ricorso proposto dal Comune di Balzola e da altri piccoli comuni e da ANCI del Piemonte contro la delibera dell´A.G.C.C. 25 giugno 2015, n. 395/15/CONS, con cui Poste Italiane Spa era stata autorizzata a consegnare la corrispondenza a giorni alterni, pur non ricorrendo le circostanze o condizioni geografiche eccezionali richieste dal diritto comunitario per derogare all´obbligo di garantire il servizio "come minimo cinque giorni lavorativi a settimana".
I ricorrenti, dolendosi del pregiudizio per le loro comunità, interessate da un progressivo invecchiamento della popolazione e da fenomeni di marginalità, hanno contestato la decisione, impugnandola al T.A.R. e deducendone l´illegittimità sotto plurimi profili.
Il T.A.R. non ha ritenuto fondate le censure dedotte, rilevando che alla luce della normativa italiana, modificata dalla Legge di stabilità 2015, la sussistenza dei presupposti indicati dal legislatore è condizione necessaria ma al tempo stesso sufficiente per il rilascio dell´autorizzazione ottenuta da Poste Italiane s.p.a..
Quanto al mancato rispetto della natura eccezionale della deroga, secondo il T.A.R. l´art. 3, comma 7, d.lgs. n. 261 del 1999 richiede la presenza di "particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con una densità inferiore a 200 abitanti/kmq" così indicando i fattori, strutturali "o" geografici, non per forza eccezionali.
Il T.A.R. ha però ritenuto le disposizioni statali richiamate in contrasto con quelle dell´Unione Europea, riguardo la deroga agli obblighi di servizio a fini di riduzione dei dipendenti e quindi della spesa. La Direttiva n. 97/67/CE, richiedendo infatti la ricorrenza di "circostanze o condizioni geografiche eccezionali" tali da rendere problematico o costoso il raggiungimento degli utenti.
Da ciò il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell´art. 267 TFUE onde appurare la compatibilità o meno tra la Direttiva 1997/67/CE e l´art. 3, comma 7, d.lgs. n. 261 del 1999 ed l´art. l, comma 276, l. n. 194 del 2014.
Ordinanza allegata
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