Quando una norma vincola l’esercizio del potere amministrativo la motivazione del provvedimento (conclusivo del procedimento e di rigetto della domanda di parte) può ben esaurirsi nel richiamo della norma applicata e dei presupposti di fatto che determinano il rigetto della domanda (art. 3 L. n. 241/1990) (Conferma della sentenza del T.a.r. Piemonte, Torino, sez. II, n. 326/2012).