Dalla natura permanente dell’illecito edilizio deriva l’obbligo di applicare la disciplina prevista dalla normativa in vigore al momento dell’adozione del provvedimento sanzionatorio (d.p.r. n. 380/2001, T.U. Edilizia) (Conferma della sentenza del T.a.r. Lombardia, sez. IV, 10 maggio 2013, n. 1233).