In base al combinato disposto degli artt. 24 della L. n. 241 del 1990 e 60 del d.lgs. n. 196 del 2003 (Codice della privacy), quando l’accesso agli atti della P.A. sia strumentale alla tutela di propri interessi in giudizio, l’accesso stesso può essere negato solo in presenza dei c.d. dati supersensibili (stato di salute o vita sessuale) e, in tutti gli altri casi, a meno che non si rientri nei casi di documenti sottratti ab origine all’accesso, l’accesso deve essere consentito (Riforma della sentenza del T.a.r. Sardegna, Cagliari, sez. II, n. 421/2015).