Di Redazione su Martedì, 01 Dicembre 2015
Categoria: Giurisprudenza Consiglio di Stato

Cons. Stato Sez. V, 02/12/2015, n. 5448

L´art. 16, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia) consente al privato di eseguire direttamente le opere di urbanizzazione in alternativa al pagamento dei connessi oneri, con possibilità di ottenerne poi lo scomputo da quanto deve pagare a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia, Bari, sez. II, n. 2309/2005).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6605 del 2006, proposto da:

Modulo di Nardella Arch. A. & Figli S.a.s., rappresentata e difesa dall´avv. Gianfranco Di Mattia, con domicilio eletto presso l´avv. Angela Soccio in Roma, Via Giovanni Barracco, 2;

contro

Comune di S. Marco in Lamis;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 02309/2005, resa tra le parti, concernente la restituzione per ristoro delle spese degli oneri di urbanizzazione con rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell´udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2015 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti l´avv. Angela Soccio, su delega dell´avv. Gianfranco Di Mattia;

Svolgimento del processo

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sez. II, con la sentenza 19 maggio 2005, n. 2309, ha dichiarato inammissibile il ricorso, proposto dall´attuale appellante per l´accertamento del diritto della società ricorrente ad ottenere dal Comune di San Marco in Lamis la somma di Euro 38.167,87, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo, quale corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria e dei lavori eseguiti in più rispetto a quelli di propria spettanza.

Il TAR ha rilevato sinteticamente che il piano particolareggiato, approvato nel 1993, che ha consentito in favore della socie ricorrente la realizzazione d´interventi edilizi, è stato oggetto di variante con delibera consiliare del 30.10.1996, n. 121; tale variante, che ha previsto nuove opere d´urbanizzazione per il medesimo intervento edilizio, come risulta dagli atti tecnici depositati in giudizio, si è resa necessaria per motivi orografici (accentuata acclività del terreno) al fine di migliorare l´assetto urbanistico dell´area e consentire l´accesso ad alcuni lotti di proprietà della ricorrente che risultano sottoposti rispetto alla strada.

In tale contesto urbanistico, secondo il TAR, le maggior somme approvate con l´atto di variante, ove ritenute superiori al dovuto, dovevano formare oggetto di contestazione, attraverso l´impugnazione di rito dell´atto stesso di variante al piano particolareggiato, impugnazione che, se non effettuata rende inammissibile l´odierna azione di accertamento.

L´appellante contestava la sentenza del TAR, in punto inammissibilità riproponendo, nella sostanza, le ragioni a sostegno della sua domanda.

Con l´appello in esame si chiedeva l´accoglimento del ricorso di primo grado.

All´udienza pubblica del 6 ottobre 2015 la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Il Collegio rileva preliminarmente che l´attuale appellante ha eseguito le opere di urbanizzazione relative ad un piano particolareggiato, approvato nel 1993, che ha consentito, in favore della società ricorrente, la realizzazione di alcuni interventi edilizi.

La società si era obbligata all´esecuzione di tali opere di urbanizzazione con atto d´obbligo per Notaio Giuliani del 30.11.1993, contenente l´impegno ad eseguirle a proprie cure e spese, per la parte di propria spettanza (pari alla somma di L.ire 145.500.000).

L´Amministrazione, a mezzo di un suo rappresentante ufficiale, ha accertato l´esecuzione di tutte le opere: la contabilità delle opere è stata eseguita dal Direttore dei Lavori, Arch. G. Del Mastro, tecnico incaricato dal Comune, il quale ha verificato e quantificato le opere eseguite in più dalla società Modulo rispetto a quelle di effettiva spettanza, per una somma di L.ire 73.903.296 (Euro 38.167,87), riconoscendone allo stesso tempo l´utilità.

Tuttavia il Comune, con una variante del Piano Particolareggiato, oggetto della delibera consiliare del 30.10.1996, n. 121, ha imposto l´esecuzione di ulteriori opere che non erano state preventivate nella progettazione originaria.

In tale delibera non risultano in modo inequivocabile le opere da effettuare a cura e spese dell´attuale appellante, né esse sono quantificate.

La predetta Variante si è limitata ad esporre i motivi che l´avevano resa necessaria, ha provveduto ad elaborare i relativi grafici e a predisporre una relazione tecnica, senza però preventivarne i relativi costi e, quindi, senza redigere alcun computo metrico estimativo delle ulteriori opere da eseguire.

Peraltro, la Società Modulo ha dovuto in ogni caso eseguire tali interventi per ottenere i certificati di agibilità e abitabilità dei lotti costruiti e per procedere ai relativi trasferimenti ai promettenti acquirenti, che avrebbero corrisposto il relativo saldo del prezzo d´acquisto.

2. Il potere conformativo che la P.A. ha esercitato nell´area edilizia-urbanistica, attraverso la strumentazione esecutiva è certamente priva di un presupposto necessario per rendere concreto ed attuale l´interesse ad impugnare l´atto esecutivo del soggetto leso, con la conseguenza che il ricorso di primo grado non può certamente ritenersi inammissibile, come invece ha deciso il TAR.

Nel merito, tuttavia, l´esecuzione di ulteriori opere nella variante del Piano Particolareggiato, oggetto della delibera consiliare del 30.10.1996, n. 121, che non erano state preventivate nella progettazione originaria, sono da ritenersi legittime in quanto imposte da oggettive esigenze di carattere orografico, peraltro neppure contestate in specifico in questa sede, con la conseguenza che, comunque, la loro realizzazione poteva legittimamente condizionare il rilascio dei certificati di agibilità e abitabilità dei lotti costruiti.

L´atto d´obbligo originario del 30.11.1993, infatti, non è idoneo a radicare un diritto soggettivo (negativo) a non essere oggetto di ulteriori impegni di spesa per ragioni sopravvenute, ma semplicemente indica gli impegni delle parti (in particolare del soggetto obbligato all´esecuzione delle opere di urbanizzazione) sulla base di una certa situazione di fatto e di diritto suscettibile di essere modificata, anche con maggiori oneri e spese se l´attività pianificatoria legittimamente sopravvenuta lo preveda, ancorché la quantificazione non sia avvenuta nella variante medesima, come nel caso di specie, ma successivamente.

Ed in effetti, espressamente, l´appellante ammette che "la Società Modulo ha eseguito tutte le opere che si sono rese necessarie per l´attuazione del Piano Particolareggiato, in particolare quelle necessarie per avere l´abitabilità e l´agibilità degli immobili realizzati".

3. Peraltro, l´art. 16, comma 2, D.P.R. n. 380 del 2001 (che ha riprodotto l´art. 11, comma 1, L. n. 10 del 1977, applicabile ratione temporis) consente al privato di eseguire direttamente le opere di urbanizzazione in alternativa al pagamento dei connessi oneri, con possibilità quindi di ottenerne poi lo scomputo da quanto deve pagare a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria; pertanto, la realizzazione diretta di tali interventi, pur supplementari rispetto a quelli originariamente pattuiti, ha rappresentato un indubbio vantaggio per l´attuale appellante che, in luogo di pagare gli oneri di urbanizzazione (che in base alla sopravvenuta variante sarebbero stati più elevati), ha potuto eseguirli direttamente, anche senza previa accettazione del Comune secondo le modalità e le garanzie dettate dalla legge (convenzione o ulteriore atto unilaterale d´obbligo).

Pertanto, la contabilizzazione finale delle somme effettuata dal Direttore dei Lavori, Arch. G. Del Mastro, tecnico incaricato dal Comune, per una somma di L.ire 73.903.296 (Euro 38.167,87) non rappresenta in alcun modo un credito per la società appellante, bensì soltanto il valore delle opere di urbanizzazione ulteriori determinate legittimamente dalla variante citata.

4. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l´appello deve essere respinto in quanto infondato, con diversa motivazione.

Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull´appello come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2015 con l´intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente FF

Manfredo Atzeni, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo´ Lotti, Consigliere, Estensore

Fabio Franconiero, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere