Poiché la conferenza di servizi si atteggia a modulo procedimentale, e il suo scopo è lo snellimento del procedimento, allora le forme di svolgimento della stessa vanno osservate nella misura in cui siano strumentali allo scopo perseguito (L. n. 241/1990) (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia, Bari, sez. II, n. 1606/2009).