L´omissione, da parte della P.A., dell´adozione del provvedimento finale assume il valore di silenzio inadempimento (o rifiuto) solo nel caso in cui sussisteva un obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell´organo amministrativo destinatario della richiesta, attivando un procedimento amministrativo in funzione dell´adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. I ter, n. 1839/2015).