Con propria decisione depositata il 16 dicembre 2015, i giudici di Palazzo Spada intervengono, richiamando la propria giurisprudenza consolidata, in merito al principio di tassatività delle cause di esclusione dalle pubbliche gare. In particolare, affermando che in presenza di una previsione della lex specialis non tassativa, non essenziale (e, comunque, non presidiata da una espressa comminatoria di esclusione), il provvedimento espulsivo di un concorrente è indebito, violando il principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare pubbliche sancito dall’art. 46, comma 1 bis, d.lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti). La decisione conferma quanto stabilito dal T.a.r. della Toscana, Firenze, sez. I, sentenza n. 651/2015.