L’informativa prefettizia prescinde dall´accertamento in sede penale di uno o più reati connessi all´associazione di tipo mafioso, non occorrendo la prova né di fatti di reato né dell´effettiva infiltrazione mafiosa nell´impresa, né del reale condizionamento delle scelte dell´impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi (D.Lgs. n. 159/2011, Codice antimafia) (Riforma della sentenza del T.a.r. Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 760/2015).