Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo l´impugnativa di un provvedimento che dispone il trasferimento di un soggetto richiedente protezione internazionale in Ungheria, in quanto ritenuto Stato membro competente ad esaminare la domanda di asilo. Ricorrono, infatti, profili di discrezionalità che fanno ricadere il potere esercitato nell´ambito di giurisdizione del giudice amministrativo. (T.A.R. per la Puglia, Lecce, Sez. II, n. 586 del 2015)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2579 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall´avv. Cosimo Castrignano´, con domicilio eletto presso il C.d.S., Segreteria della III Sezione, in Roma, p.za Capo di Ferro, n. 13;
contro
Ministero dell´Interno, in persona del Ministro pro-tempore e Questura di Brindisi, in persona del Questore pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall´Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sezione II, n. 586 del 2015, resa tra le parti, concernente giurisdizione sulla questione riguardante la richiesta di protezione internazionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell´Interno e della Questura di Brindisi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l´art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti l´avvocato Castrignanò e l´avvocato dello Stato Giancarlo Caselli;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Premesso il contenuto dell´atto di appello, da intendersi richiamato integralmente;
Considerato che con la sentenza in epigrafe è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendosi che i provvedimenti che negano il permesso di soggiorno per protezione internazionale (da quella diretta al conseguimento della protezione maggiore fino a quella residuale di cui al richiamato art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario " in quanto la posizione giuridica azionata dall´interessato avrebbe consistenza di diritto soggettivo";
Ritenuto, viceversa, in punto di fatto, che il provvedimento impugnato non nega il permesso di soggiorno, ma si limita a disporre il trasferimento dell´appellante in Ungheria, in quanto Stato membro competente ad esaminare la domanda di asilo;
Ritenuto che il richiedente protezione internazionale contesta la sussistenza dei presupposti per il detto trasferimento e la conseguente competenza dello Stato italiano e che si versa in materia di interesse legittimo;
Ritenuto, ancora, che il Regolamento UE 604/2013, che disciplina la materia, contiene anche clausole di attribuzione di potere discrezionale agli Stati, come è reso palese dall´art. 17, commi 1 e 2, secondo cui "lo Stato membro nel quale è manifestata la volontà di chiedere la protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente, o lo Stato membro competente, può, in ogni momento prima che sia adottata una prima decisione sul merito, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se tale altro Stato membro non è competente ai sensi dei criteri definiti agli articoli da 8 a 11 e 16";
Ritenuto, pertanto, che, presentando profili di discrezionalità, il potere esercitato ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo;
Ritenuto, altresì, di dover accogliere l´istanza di revoca dell´ordinanza cautelare di questa Sezione n. 2365 del 28.5.2015, non avendo l´interessato proposto domanda di misure cautelari in seno all´appello;
Ritenuto, ai sensi dell´art. 105, comma 1, cod. proc. amm. che la causa vada rimessa al primo giudice per la trattazione e che, ai sensi del comma 3 del citato art. 105, le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza;
Ritenuto, altresì, di compensare le spese di giudizio, attese le oscillazioni giurisprudenziali nella materia;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e ai sensi dell´art. 105, comma 1, rimette la causa al TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce.
Le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all´art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all´oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi dell´appellante manda alla Segreteria di procedere all´annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 con l´intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2579 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall´avv. Cosimo Castrignano´, con domicilio eletto presso il C.d.S., Segreteria della III Sezione, in Roma, p.za Capo di Ferro, n. 13;
contro
Ministero dell´Interno, in persona del Ministro pro-tempore e Questura di Brindisi, in persona del Questore pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall´Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sezione II, n. 586 del 2015, resa tra le parti, concernente giurisdizione sulla questione riguardante la richiesta di protezione internazionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell´Interno e della Questura di Brindisi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l´art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti l´avvocato Castrignanò e l´avvocato dello Stato Giancarlo Caselli;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Premesso il contenuto dell´atto di appello, da intendersi richiamato integralmente;
Considerato che con la sentenza in epigrafe è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendosi che i provvedimenti che negano il permesso di soggiorno per protezione internazionale (da quella diretta al conseguimento della protezione maggiore fino a quella residuale di cui al richiamato art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario " in quanto la posizione giuridica azionata dall´interessato avrebbe consistenza di diritto soggettivo";
Ritenuto, viceversa, in punto di fatto, che il provvedimento impugnato non nega il permesso di soggiorno, ma si limita a disporre il trasferimento dell´appellante in Ungheria, in quanto Stato membro competente ad esaminare la domanda di asilo;
Ritenuto che il richiedente protezione internazionale contesta la sussistenza dei presupposti per il detto trasferimento e la conseguente competenza dello Stato italiano e che si versa in materia di interesse legittimo;
Ritenuto, ancora, che il Regolamento UE 604/2013, che disciplina la materia, contiene anche clausole di attribuzione di potere discrezionale agli Stati, come è reso palese dall´art. 17, commi 1 e 2, secondo cui "lo Stato membro nel quale è manifestata la volontà di chiedere la protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente, o lo Stato membro competente, può, in ogni momento prima che sia adottata una prima decisione sul merito, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se tale altro Stato membro non è competente ai sensi dei criteri definiti agli articoli da 8 a 11 e 16";
Ritenuto, pertanto, che, presentando profili di discrezionalità, il potere esercitato ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo;
Ritenuto, altresì, di dover accogliere l´istanza di revoca dell´ordinanza cautelare di questa Sezione n. 2365 del 28.5.2015, non avendo l´interessato proposto domanda di misure cautelari in seno all´appello;
Ritenuto, ai sensi dell´art. 105, comma 1, cod. proc. amm. che la causa vada rimessa al primo giudice per la trattazione e che, ai sensi del comma 3 del citato art. 105, le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza;
Ritenuto, altresì, di compensare le spese di giudizio, attese le oscillazioni giurisprudenziali nella materia;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e ai sensi dell´art. 105, comma 1, rimette la causa al TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce.
Le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all´art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all´oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi dell´appellante manda alla Segreteria di procedere all´annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 con l´intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore