Ai fini dell’interdittiva antimafia anche il particolare contesto socio ambientale può costituire un valido indice di rilevamento della permeabilità mafiosa dell’impresa qualora i soggetti controllati condividono l´ambito finanziario dei rapporti (D.Lgs. n. 159/2011, Codice antimafia) (Riforma della sentenza del T.a.r. omissis).