Di Redazione su Mercoledì, 16 Dicembre 2015
Categoria: Giurisprudenza Consiglio di Stato

Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia, 16 dicembre 2015, n. 689

Il Cons. Giust. Amministr. della Regione Sicilia con la sentenza n. 689 del 16 12.2015 ha ribadito un principio già espresso in precedcenti pronuncie del Cons. di Stato ( Cons. di Stato, Sez. V, 10 febbraio 2015, n. 671; Cons. di Stato, Sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6156; Cons. di Stato, Sez. VI, 14 marzo 2014, n. 1296;) secondo il quale l´effettiva e piena conoscenza dell´esito lesivo di un atto può avvenire anche con forme diverse da quelle indicate e richiamate dal combinato disposto di cui all´art. 120 comma 5 del Codice degli Applati e 79 del Codice dei contratti pubblici, attesa la non esclusività e tassatività delle forme di comunicazioni in esso richiamate. Conseguentemente, nel caso di specie, il collegio giudicante ha ritenuto che il termine dei trenta giorni al fine della proposizione del ricorso avverso un provvedimento lesivo di esclusione da una gara pubblica, andava fatto decorrere dalla data della comunicazione di tale decisione che la stazione appaltante aveva effettuato tramite fax.Purchè detta comunicazione contenesse gli elementi essenziali della cesione di esclusione.
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