Il Consiglio di Stato Sez. IV, con la sentenza n. 5564 del 7.12 2015 ha ritenuto valida la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture di quei soggetti che abbiano commesso una grave negligenza o una malafede nell´esecuzione delle prestazioni affidate in precedenza dalla stazione appaltante che gestisce la gara. Lo stesso vale nell´ipotesi di un grave errore commesso nell´esercizio della loro attività professionale che potrà essere accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.L´organo giudicante ha correttamente richiamato, nel motivare tale decisione,l´articolo 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 secondo il quale l´affidamento e l´esecuzione dei servizi e forniture deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di efficacia, tempestività e correttezza. In queste ipotesi la stazione appaltante dovrà adeguatamente motivare la esclusione dalla parteciipazione alla gara.
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