Di Redazione su Lunedì, 07 Dicembre 2015
Categoria: Giurisprudenza Consiglio di Stato

Cons. di Stato, Sez. IV, 7 dicembre 2015, n. 5564

Il Consiglio di Stato Sez. IV, con la sentenza n. 5564 del 7.12 2015 ha ritenuto valida la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture di quei soggetti che abbiano commesso una grave negligenza o una malafede nell´esecuzione delle prestazioni affidate in precedenza dalla stazione appaltante che gestisce la gara. Lo stesso vale nell´ipotesi di un grave errore commesso nell´esercizio della loro attività professionale che potrà essere accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.L´organo giudicante ha correttamente richiamato, nel motivare tale decisione,l´articolo 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 secondo il quale l´affidamento e l´esecuzione dei servizi e forniture deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di efficacia, tempestività e correttezza. In queste ipotesi la stazione appaltante dovrà adeguatamente motivare la esclusione dalla parteciipazione alla gara.
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