Di Redazione su Domenica, 01 Maggio 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Confisca per reati mafia, tutela terzi: Cassazione precisa condizioni

La Prima Sezione della Suprema Corte, con Sentenza n. 12362 depositata il 23 marzo 2016, ha affermato che le norme dettate dagli artt. 52 ss. del D.Lgs. n. 159 del 2011 a tutela dei diritti dei terzi creditori in buona fede vanno ritenute applicabili anche alle ipotesi di confisca emesse in sede penale nell´ambito dei procedimenti relativi ai delitti di cui all´art. 51, comma 3-bis, cod. proc. penale.
Come noto, il D.Lgs. In questione è il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione".
La pronuncia "estensiva" è particolarmente importante alla luce della portata dell´art. 52 predetto che, inserito al titolo IV, disposizioni generali, del decreto è rubricato "Diritti di terzi", così dispone:
i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) che l´escussione del restante patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all´attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità;
c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.
2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59.
2-bis. Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1 sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d´Italia sulla base di un paniere composto dai buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO).
(comma introdotto dall´art. 1, comma 443, lettera a), legge n. 147 del 2013)
3. Nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi.
4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento, nonché l´estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi.
5. Ai titolari dei diritti di cui al comma 4, spetta in prededuzione un equo indennizzo commisurato alla durata residua del contratto o alla durata del diritto reale. Se il diritto reale si estingue con la morte del titolare, la durata residua del diritto è calcolata alla stregua della durata media della vita determinata sulla base di parametri statistici. Le modalità di calcolo dell´indennizzo sono stabilite con decreto da emanarsi dal Ministro dell´economia e delle finanze e del Ministro della giustizia entro centoottanta giorni dall´entrata in vigore del presente decreto.
6. Se sono confiscati beni di cui viene dichiarata l´intestazione o il trasferimento fittizio, i creditori del proposto sono preferiti ai creditori chirografari in buona fede dell´intestatario fittizio, se il loro credito è anteriore all´atto di intestazione fittizia.
7. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene è indivisibile, ai partecipanti in buona fede è concesso diritto di prelazione per l´acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui all´articolo 416-bis c.p., o dei suoi appartenenti. Si applicano le disposizioni di cui all´articolo 48, comma 5, sesto e settimo periodo.
8. Se i soggetti di cui al comma 7 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene può essere acquisito per intero al patrimonio dello Stato al fine di soddisfare un concreto interesse pubblico e i partecipanti hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà, nell´ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
9. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non può essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.
Tali disposizioni saranno quindi applicabili al c. 3 dell´art. 51/bis che recita:
3bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416(6), realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474(7), 600, 601, 602 (8), 416bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l´attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall´articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 [190bis, 295, 371bis, 406 c.p.p.], e dall´articolo 291quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (9) le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all´ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (10) (11) (12).

(10) Tale comma è stato introdotto dall´art. 3 del d.l. n. 367 del 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modifiche dalla l. n. 8 del 20 gennaio 1992. Si veda l´art. 25bis del d.l. n. 306 dell´8 giugno 1992, convertito in l. n. 356 del 7 agosto 1992 come da modifiche di cui al d.l. 374/2001, conertito in l. 438/2001. Nei casi in cui si debbano approfondire i delitti di cui all´art. 51, III comma bis, si vedano anche gli artt. 13 e 25 ter, d.l. 306/1992.

(11) Si tratta dell´introduzione di una deroga alle norme sulla competenza per territorio, esclusivamente circoscritta ai delitti indicati. Pertanto: 1) per i delitti indicati, la competenza spetta al pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove si trova il giudice competente; 2) circa l´individuazione delle procure distrettuali dei capoluoghi vigono le regole dettate dagli artt. 8 c.p.p. e ss.; 3) in caso di connessione tra procedimenti, il criterio da applicare è quello previsto dall´art. 51, anche se derogal´art. 16 c.p.p.

(12) Si evidenzia il il rinvio all´art. 157 c.p., IV comma, ove i termini di prescrizione per i reati di cui al presente comma sono raddoppiati.