Di Paola Moscuzza su Giovedì, 04 Maggio 2017
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Condominio: diritto di proprietà e diritto reale di abitazione, Cassazione su concorso alle spese

 

Il titolare di un diritto reale di abitazione di un appartamento in un condominio è tenuto alle sole spese di amministrazione e manutenzione ordinaria, non anche quelle straordinarie, alla cui spesa è invece tenuto il proprietario.
 
Lo stabilisce la sezione II della Cassazione con Sentenza n. 9920/17.
 
Un condomino, eccependo il difetto della sua legittimazione passiva, non essendo il proprietario dell´immobile e, facendo presente di avere acquistato sull´ immobile, come risultava da contratto, il solo diritto di abitazione, presentava opposizione a decreto con cui veniva ingiunto, da parte del condominio, a procedere immediatamente al pagamento di una non piccola somma di denaro.
 
Accolta solo in parte l´opposizione, il Giudice di Pace decideva per una ripartizione del pagamento della somma, di cui la parte minore, dovuta per manutenzione straordinaria, gravava sulla proprietaria. L´ingiunto presentava appello al Tribunale di Bari, che avallava la decisione impugnata, confermando la distinzione tra spese di custodia, amministrazione, manutenzione ordinaria, e spese per riparazioni straordinarie, che gravano rispettivamente su chi è titolare di diritto reale di abitazione e su chi è proprietario.
 
Investita della questione anche la Cassazione, essa spiegava come al caso di specie, andavano applicati gli articoli 1004 e 1005 cod. civ., che dettati in tema di usufrutto, distinguono gli obblighi pecuniari in capo all´usufruttuario e al proprietario. E infatti sul primo, l´onere di dover adempiere al pagamento delle spese per la manutenzione ordinaria e sul secondo per quella straordinaria. Ciò in forza dell´art. 1026 cod. civ., che prevede l´applicabilità all´uso e all´abitazione, in quanto compatibili, delle disposizioni relative all´usufrutto.
 
La Corte, inoltre, chiariva come il condomino ingiunto non poteva essere ritenuto soggetto estraneo al giudizio, come inizialmente l´uomo aveva tentato di eccepire. E infatti la sua legittimazione passiva veniva riconosciuta in forza della domanda del condominio così come modificata nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
 
La Cassazione faceva infine cadere l´eccezione sollevata dal ricorrente che si sostanziava nella diversità tra il fondamento su cui il condominio chiedeva il pagamento (ossia la qualifica di proprietario) e il titolo che invece nel corso della causa si era rivelato il vero fondamento sulla base del quale chiederlo, cioè il diritto di abitazione. Ma, chiosa la Corte, la richiesta al momento della comparsa di costituzione e risposta, di pagare una somma minore rispetto a quella ingiunta inizialmente, costituisce una semplice emendatio libelli (ossia una modifica all´ atto, espressamente consentita dall´ ordinamento) e non una mutatio libelli (cioè una formulazione radicalmente nuova e diversa rispetto a quella dell´atto introduttivo e perciò inammissibile). E´ su queste argomentazioni che la Corte, rigettando il ricorso, condannava il ricorrente alle spese processuali.
 
Paola Moscuzza, autrice di questo articolo, si è laureata in Giurisprudenza presso l´Università degli Studi di Messina, nell´anno 2015.

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