Di Paola Moscuzza su Venerdì, 18 Agosto 2017
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Condominio. Chi non ha accesso alle parti comuni, non si lamenti delle modifiche apportate dagli altri condomini!

 

Quando di alcune parti comuni del condominio, determinati condomini non possono farne uso a causa delle caratteristiche della struttura, qualora il condomino che può usufruirne, vi apporti delle modifiche, queste sono da ritenersi legittime.
 
Questa la pronuncia della Cassazione, sezione VI Civile, ordinanza n. 16260/17, depositata il 28 Giugno.
 
Una donna, coltivando piante in delle fioriere, facendovi costruire ringhiere, e posizionando mobili sul lastrico solare posto a copertura di alcuni edifici del complesso condominiale, si attirava i rancori dei condomini che, infastiditi dall´attività della donna, che sempre più si espandeva alle parti comuni, agivano in giudizio al fine di richiedere la rimozione di tali realizzazioni.
 
Il Tribunale di Roma, accoglieva la richiesta attorea , e dichiarava estinta la domanda riconvenzionale di usucapione, per mancanza di integrazione del contraddittorio, avanzata dalla convenuta.
 
Quest´ultima adiva la Corte d´Appello, che però confermava la sentenza di primo grado. Rilevava, difatti, la Corte che, trasformando la finestra in porta finestra, istallando sul lastrico una ringhiera, e posizionando l´attrezzatura da giardino, la donna avesse trasformato la destinazione del bene condominiale, rendendolo di suo uso esclusivo, privando gli altri condomini dell´utilizzo della cosa.
 
E così, adendo la Cassazione, indicava a motivazione del ricorso, la mancanza di pregiudizio arrecato ai condomini, per avere utilizzato quella parte del lastrico solare, a cui si poteva accedere solo dalla porta finestra del suo appartamento.
 
L´argomentazione di cui si è servita la Suprema Corte, orbita attorno all´articolo 1102 del Codice Civile. Tale norma prevede il divieto di alterare la destinazione della cosa comune, e l´obbligo di consentire agli altri condomini, un eguale uso della cosa in comune. Ciò non toglie che, in forza di un diverso rapporto che ognuno ha con la cosa, una differenziazione circa l´uso che ciascuno fa di questa, vi sia comunque. Ogni condomino può servirsi della cosa comune per i propri fini, senza farne però un uso personale.
 
Nel caso di specie, si riscontrava un´impossibilità dei condomini, attori originari, di fare uso della cosa comune, e non potendosi neanche accrescere, l´uso di questi della fetta di lastrico contesto, si palesava legittima la modifica apportata dalla ricorrente, la quale non valicava quel limite oltre il quale risiedeva il diritto di godimento degli altri (godimento fortemente limitato dalle caratteristiche della struttura).
(Cass. Sez. 2, 14/04/2015, n. 7466; Cass. Sez. 2, 30/05/2003, n. 8808; Cass. Sez. 2, 12/02/1998, n. 1499; Cass. Sez. 2, 05/12/1997, n. 12344; Cass. Sez. 2, 23/03/1995, n. 3368).
 
Rilevava per ultimo la Corte che, l´aver modificato la finestra in porta finestra, e l´aver realizzato una serie di manufatti, necessitava di un accertamento, e cioè se questi effettivamente avessero sottratto ai condomini la possibilità di una futura utilizzazione, o se invece, la destinazione principale non fosse stata intaccata.
 
La Corte accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata, rinviandola ad altra sezione della Corte d´Appello.
 
Paola Moscuzza, autrice di questo articolo, si è laureata in Giurisprudenza, presso l´Università degli Studi di Messina nell´anno 2015.
 
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