Di Paola Moscuzza su Lunedì, 08 Maggio 2017
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Condominio: preventivo di spese è titolo valido per decreto ingiuntivo

 

Costituisce prova scritta valida per ottenere decreto ingiuntivo una delibera condominiale che approvi il preventivo delle spese, anche laddove manchi lo stato di ripartizione delle stesse. Con Sentenza n. 10621/17 depositata lo scorso 28 Aprile, così ha statuito la Suprema Corte, in accordo con la sentenza d´appello che condannava la ricorrente a pagare una somma di ben 17.872,66 Euro, per dei lavori condominiali ordinari e straordinari.
Origine del disaccordo l´aver, l´assemblea condominiale, approvato il preventivo di spesa ma non anche il prospetto di riparto, ritenuto implicito nell´ avvenuto pagamento da parte di tutti gli altri condomini. Proprio questa l´eccezione sollevata dalla ricorrente contro il Condominio che, dal suo canto, resisteva con controricorso.
Il ragionamento della Corte mostra come il motivo di ricorso sia infondato, e infatti ai sensi degli articoli 1130 e 1131 del Codice Civile, l´amministratore di un condominio può chiamare in giudizio il condomino in ritardo nel pagamento, per riscuotere i contributi, senza che sia necessario a ciò un´autorizzazione dell´assemblea condominiale, che lo stato di ripartizione delle spese è a fondamento della domanda e che è a suo carico l´onere probatorio (Cassazione sentenze n. 2452/1994 e 14665/1999). Ogni condomino è quindi obbligato a pagare la sua quota per le spese di manutenzione e l´esercizio dei servizi comuni dell´edificio. Tale obbligo prescinde e preesiste all´approvazione in assemblea dello stato di ripartizione, che non va a costituire quanto piuttosto a dichiarare il credito del condominio verso i condomini. Pertanto quando il verbale di assemblea condominiale ha al suo interno l´indicazione delle spese necessarie al mantenimento e l´uso delle parti in comune, o la delibera che ne approvi il preventivo, si è già in presenza di un atto con cui si può ottenere decreto ingiuntivo, anche in assenza dello stato di ripartizione. Ne consegue che gli artt. 1130 e 1131 ( e non quindi la delibera che approvi il piano di ripartizione ) fanno da fondamento alla legittimazione ad agire dell´amministratore, che può chiamare in giudizio i condomini per ottenere il pagamento delle quote a cui ciascuno di essi è tenuto.
Sicchè in assenza della delibera di approvazione del piano di riparto, una volta che al decreto, l´ingiunto faccia opposizione, sarà onere dell´amministratore provare gli elementi che costituiscono il credito che il condominio vanta.
Dal momento che la Corte non ha potuto riscontrare quella violazione di legge così come lamentata dalla ricorrente, rigettava il ricorso condannandola alle spese di giudizio.
 
Paola Moscuzza, autrice di questo articolo, si è laureata in Giurisprudenza presso l´Università degli Studi di Messina, nell´anno 2015
 
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