Di Redazione su Lunedì, 21 Agosto 2017
Categoria: Istituzioni

Concorso Scuola secondaria 2018, emanato il decreto, ecco i requisiti per i non abilitati

La ministra dell´Istruzione, dell´Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, ha firmato il 10 agosto 2017 il Decreto Ministeriale 616 con il quale sono stati definiti i settori scientifico disciplinari nei quali è necessario acquisire i 24 crediti nei settori antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie didattiche, previsti dal Decreto legislativo 59/17 per la partecipazione ai futuri concorsi per la scuola secondaria. Sul decreto sono state acquisiti i pareri della commissione per le valutazioni tecniche AFAM e del Consiglio Universitario Nazionale (CUN)
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Il decreto siglato il 10 agosto riguarda, in particolare, le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari o accademici (Cfu/Cfa) necessari alle laureate e ai laureati non abilitati all´insegnamento per poter partecipare al prossimo concorso per l´ingresso nella scuola secondaria di primo e di secondo grado che sarà bandito nel 2018 in base alle nuove regole previste da uno dei decreti attuativi della Buona Scuola.


Da questo momento in poi è infatti previsto che le candidate e i candidati debbano disporre nel proprio curriculum di studi di non meno di 24 crediti formativi universitari o accademici (acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle materie didattiche.

Il decreto 616 fornisce elementi utili per verificare come e dove integrare, se necessario, i propri crediti formativi universitari e fissa precisi paletti anche per quanto riguarda i costi da affrontare, che vengono fortemente calmierati grazie al decreto e in accordo con Università e istituzioni AFAM: chi sta per conseguire la laurea potrà effettuare gli eventuali esami aggiuntivi gratuitamente. Una misura, questa, che, nelle intenzioni del ministero, guarda alle giovani e ai giovani che vogliono avvicinarsi all´insegnamento. Mentre, chi è già laureato e deve integrare gli esami potrà farlo pagando al massimo 500 euro, che saranno ridotti in proporzione al reddito e al numero di crediti da conseguire.

I crediti potranno essere acquisiti esclusivamente presso enti interni al sistema universitario o dell´Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Si potranno acquisire per modalità telematica un massimo di 12 crediti. Potranno essere riconosciuti anche i crediti conseguiti nell´ambito di Master, Dottorati di ricerca, Scuole di specializzazione. Il decreto indica i settori scientifico-disciplinari all´interno dei quali possono essere acquisiti i crediti, quali obiettivi formativi debbano conseguire studentesse e studenti universitari ed accademici affinché i relativi esami siano considerati validi per il conseguimento dei crediti stessi. In fase di prima attuazione delle novità introdotte, per favorire le studentesse e gli studenti in questo periodo transitorio, il numero degli esami ´riconoscibili´ per i 24 cfu presso i diversi settori scientifico-disciplinari è stato molto ampliato.
La fase transitoria guarda anche a chi già insegna da tempo: il requisito del possesso dei 24 Cfu/Cfa non è previsto per la partecipazione ai concorsi che riguarderanno i docenti già abilitati e quelli che, pur non essendolo, hanno comunque maturato almeno tre anni di servizio come supplenti. Personale che è già formato allo svolgimento della professione docente o è già in possesso di esperienza al riguardo.
Ricordiamo, in conclusione e in sintesi estrema, pertanto, che sono esentati, ai sensi del DLgs 59/17, dal possesso di tali CFU:

-i docenti abilitati che, previa valutazione di una prova orale non selettiva, saranno inclusi in una graduatoria di merito regionale ad esaurimento finalizzata alle assunzioni in ruolo (dopo l´esaurimento di GAE e concorso 2016);
-i docenti con almeno 3 anni di servizio (di almeno 180 giorni) che potranno partecipare ad una sessione riservata del concorso (con una prova scritta in meno e una riserva di posti) per le classi di concorso nelle quali hanno maturato almeno un anno scolastico di servizio;
-i docenti che accedono alle classi di concorso degli ITP (tabella B), fino al 2024/2025
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Decreto allegato