I non abilitati, quantomeno coloro che hanno proposto il ricorso, possono partecipare al concorso Scuola 2016.
Lo ha deciso il Consiglio di Stato, con ordinanze 1598/2016 e 1600/2016, accogliendo i ricorsi proposti da tre candidati, muniti del solo titolo di laurea, da essi ritenuto requisito sufficiente per concorrere. I ricorrenti sono stati ammessi con riserva a sostenere le prove, grazie alla decisione del giudice d´appello, che ha ribaltato l´ordinanza, ad essi sfavorevole, del T.A.R.
Ma cosa succede a coloro che non hanno presentato il ricorso ?
Per il sindacato Anief, protagonista dell´azione, il provvedimento favorevole dovrebbe essere esteso a tutti i 25.000 ricorrenti: "L´indicazione dei giudici è chiara: ci aspettiamo che il Tar la recepisca per tutti gli altri casi e che il Ministero si adegui, facendo svolgere i test anche a loro". Per il Miur, che aveva puntato tutto sulla difesa del bando dai ricorsi e sulla tutela del titolo abilitante, certo non si tratta di una bella notizia".
Ricordiamo che la limitazione della partecipazione ai soli abilitati era stata decisa dal Miur, che aveva stabilito come requisito l´abilitazione.
Secondo molti operatori della Scuola, questa previsione, oltre ad essere illogica ed irrazionale, era anche discriminatoria ed ingiusta. Molti di loro erano stati (e sono) utilizzati dal Miur per far fronte alla carenza di personale, per questo non era accettabile, questa la principale argomentazione, escluderli d´imperio dalle procedure concorsuali e, quindi, di assunzione.
Nelle proprie ordinanze, i giudici non si sbilanciano accennando a possibili elementi di fondatezza: "Considerato che l´appello non appare sprovvisto di possibili elementi di fondatezza, l´interesse dei ricorrenti può essere tutelato con l´ammissione all´espletamento delle prove".
I ricorrenti erano un diplomato magistrale, un laureato nel 2009 e uno prima del 2001, ma l´ordinanza sembra potersi applicare a tutti gli altri ricorrenti.
Qui sotto il testo delle ordinanze:
N. 01598/2016 REG.PROV.CAU.
N. 03039/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3039 del 2016, proposto da:
Francesca Asta, rappresentata e difesa dagli avv. Sergio Galleano e Vincenzo De Michele, con domicilio eletto presso Sergio Galleano in Roma, Via Germanico, n. 172;
contro
Ministero dell´Istruzione dell´Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, rappresentati e difesi per legge dall´Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma:
della sentenza breve del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III Bis, n. 4253 del 2016, resa tra le parti, concernente l´esclusione dell´appellante dalla procedura concorsuale finalizzata al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l´art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell´Avvocatura Generale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell´efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016 il Cons. Dante D´Alessio e uditi per le parti l´avvocato Sergio Galleano e l´avvocato dello Stato Gabriella D´Avanzo;
Considerato che l´appello non appare sprovvisto di possibili elementi di fondatezza, alla luce dei precedenti della Sezione sulla questione sollevata;
Ritenuto che al danno prospettato può essere posto rimedio consentendo la sola ammissione con riserva dell´appellante alla procedura concorsuale in questione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
Accoglie l´istanza cautelare (Ricorso numero: 3039/2016), nei limiti di cui in motivazione, e per l´effetto sospende l´esecutività della sentenza impugnata.
Dispone la compensazione fra le parti delle spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall´Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016 con l´intervento dei magistrati:
Sergio Santoro,Presidente
Giulio Castriota Scanderbeg,Consigliere
Dante D´Alessio,Consigliere, Estensore
Andrea Pannone,Consigliere
Vincenzo Lopilato,Consigliere
L´ESTENSOREIL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
N. 01598/2016REG.PROV.COLL.
N. 05624/2006 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 5624 del 2006, proposto dalla società Tonello Livio S.n.c., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuele Coglitore e Claudio Codognato, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via F. Confalonieri, n. 5;
contro
Regione Veneto e Comune di Mirano, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Fidis S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Domenichelli e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Via Federico Confalonieri, 5;
La Bolognina S.p.A., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Veneto, Sez. III n. 559/2006, resa tra le parti, concernente nulla osta per la realizzazione di centro commerciale - autorizzazioni commerciali;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l´atto di costituzione in giudizio di Fidis S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all´udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Coglitore, Zago, in dichiarata delega di Manzi, e Domenichelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La MIRCOM s.p.a., che aveva ottenuto il 23 febbraio 1988 il nullaosta da parte della giunta regionale veneta per l´apertura in Mirano di un centro commerciale per una superficie di vendita pari a mq. 3067 e che con al tra delibera della giunta (n. 2292 del 19 aprile 1991) aveva ottenuto una proroga dei termini per l´attivazione del predetto centro commerciale (fino al 4 aprile 1994), presentava in data 30 gennaio 1992 un´ulteriore domanda di autorizzazione commerciale per l´ampliamento dimensionale e merceologico della superficie di vendita da mq. 3067 a mq. 3936, domanda che veniva accolta con la deliberazione della Giunta regionale n. 4184 del 14 luglio 1992.
Con ricorso notificato l´8 ottobre 1993 la Tonello Livio s.n.c., esercente vendita al minuto di prodotti della ex tabella VIII in Mirano, chiedeva al TAR del Veneto l´annullamento della citata deliberazione n. 4184 del 14 luglio 1992, sostenendo tra l´altro che il nuovo nulla osta per l´apertura di un centro commerciale concerneva anche la tabella VIII per mq. 2285 e che sarebbe stato realizzato su terreno confinante con la ricorrente, sollevando le seguenti censure: 1.Eccesso di potere per illogicità e difetto di presupposto; 2.Violazione degli artt. 2, 3 e 4 dei criteri subregionali di programmazione attinenti alle grandi strutture di vendita, criteri per la provincia di Venezia di cui al provvedimento consiliare n.917 del 30.6.1989; 3.Violazione dell´art.28 del Provvedimento del Consiglio Regionale n.789 del 15.3.1979, come modificato dal P.C.R. 6.12.1984, n.1080.
Nel frattempo, essendo state rilasciate dal Comune di Mirano le relative autorizzazioni commerciali, anch´esse venivano impugnate dalla Tonello Livio s.n.c. con ulteriore ricorso dinanzi allo stesso TAR Veneto, deducendone l´illegittimità in via derivata.
Si costituivano, quanto al primo ricorso, la controinteressata e la Regione Veneto mentre, quanto secondo ricorso, la sola controinteressata, che nel frattempo aveva mutato ragione sociale in FIDIS s.r.l., tutte insistendo per la legittimità della deliberazione impugnata e per il rigetto dei ricorsi.
Con la sentenza n. 559 pubblicata l´8 marzo 2006 l´adito tribunale, sez. III, riuniva i due ricorsi e li respingeva, osservando che le doglianze si riferivano non all´originario nulla osta rilasciato per mq 3067 (il cui termine di attivazione era stato poi prorogato), bensì alla delibera con cui era stata autorizzata la modifica della superficie commerciale ed erano stati fissati nuovi termini di attivazione, senza riferirsi alla legittimità delle superfici autorizzate nei singoli settori, così che non era consentito il sindacato sulla misura dell´entità della modfica, solo quello sull´an e cioè solo sulla possibilità della modifica della precedente autorizzazione (indipendentemente dalla quantità della nuova superficie richiesta ovvero se il "contingente" si fosse esaurito e nel primo caso se fosee giustificabile la proroga).
Inoltre i primi giudici rilevavano che non sussistevano le modifiche soggettive cui aveva fatto riferimento la ricorrente, visto che l´originario nullaosta era intestato alla contro interessata, e che non vi erano nemmeno modifiche oggettive, poiché termine nuovo per l´attivazione e nullaosta originario non sono incompatibili, visto che con la deliberazione impugnata era stata autorizzata una maggiore superficie di vendita e ciò giustificava in via automatica anche l´assegnazione di nuovi termini per la sua attivazione.
L´infondatezza del primo ricorso comportava l´infondatezza anche del secondo.
La società Tonello Livio s.n.c., con atto di appello notificato il 14 giugno 2006, ha chiesto la riforma di tale sentenza, sostenendo in primo luogo che la deliberazione della Giunta regionale n. 4184 del 14 luglio 1992 non potesse essere considerata una mera modifica del precedente nullaosta, costituendo piuttosto un nullaosta del tutto nuovo e diverso dal precedente, visto che il nullaosta del 1988 riguardava la MIRCOM nella qualità di capofila un gruppo di commercianti, mentre il secondo, quantitativamente superiore di quasi il 25%, riguardava la FIDIS, unico promotore e non più il capogruppo di una sorta di associazione guidata oltre cinque commercianti locali.
In secondo luogo il provvedimento regionale appariva in contrasto con gli articoli 2, 3 e 4 dei criteri subregionali di programmazione attinenti le grandi strutture di vendita della provincia di Venezia, alla deliberazione consiliare regionale n. 917 del 30 giugno 1989, superata solamente dalla legge regionale 29 aprile 1997 n. 11: la delibera consiliare 1989 prevedeva soltanto l´insediamento di due nuovi centri di medio dettaglio comunque già autorizzati e dunque non era possibile il rilascio di un terzo nullaosta.
In terzo luogo la delibera regionale aveva concesso alla controinteressata un ulteriore nuovo termine per l´attivazione la struttura commerciale, termine che per legge non poteva essere superiore ai 24 mesi e che era stato già concesso, tanto più che la semplice necessità di aumentare la superficie inizialmente richiesta non legittimava autonomamente una nuova proroga.
L´appellante ha concluso per l´accoglimento dell´appello e dei ricorsi di primo grado, con vittoria di spese, insistendo anche per l´illegittimità delle autorizzazioni commerciali poi rilasciate dal Comune di Mirano, così come sostenuto nel secondo originario ricorso.
Si è costituita in giudizio la FIDIS s.r.l., ora UNICOMM s.r.l., sostenendo l´infondatezza dell´appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza n. 4681 del 9 ottobre 2015 la Sezione ha ordinato alla Regione Veneto di depositare una circostanziata relazione sui fatti di causa: a tanto l´amministrazione ha provveduto con la nota prot. 424005 del 21 ottobre 2015.
All´udienza del 10 marzo 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
L´appello è infondato nel merito, non sussistendo la dedotta novità del titolo rilasciato con la delibera regionale del Veneto n. 4184 del 14 luglio 1992, rispetto a quello rilasciato dal 1988, anche alla luce dei documenti depositati dall´Amministrazione in seguito all´ordinanza istruttoria n. 4681 del 2015 di questa Sezione.
Sotto un primo profilo, la Sezione osserva che i sia pur ripetuti cambiamenti della denominazione sociale dell´intestataria del nullaosta rilasciato del 1988 non influiscono di per sé sulla natura dell´atto stesso, rendendolo per ciò solo "nuovo"; né, d´altra risulta decisiva nel senso voluto dall´appellante, in mancanza di qualsiasi altro elemento probatorio, anche solo indiziario, la modificazione, anch´essa meramente soggettiva e priva di qualsiasi effetto novativo del titolo, rappresentata dal fatto che in occasione del rilascio del primo titolo la richiedente abbia agito come capofila di un gruppo di esercenti, mentre nel 1992 l´iniziativa abbia interessato la sola FIDIS s.r.l. richiedente.
E´ appena il caso di aggiungere peraltro che in ambedue le deliberazioni si può desumere dalle premesse che la superficie di 3067 mq. doveva essere composta da un esercizio destinato alla vendita di prodotti di cui all´allora tabella merceologica VIII per 1904 mq., mentre la parte restante da una pluralità di esercizi tradizionali per la vendita di prodotti di largo e generale consumo ed altrettanto si legge nell´ampliamento concesso di mq. 869 – totale mq. 3936 - visto che una struttura destinata alla vendita di prodotti alimentari (tabella VIII) avrebbe occupato una superficie di vendita di mq. 2285, mentre la parte restante sarebbe stata occupata da una struttura specializzata nella vendita di prodotti del settore abbigliamento e da una serie di esercizi tradizionali non superiori a mq. 200, senza limitazione di gamma merceologica.
Quindi non vi è stato un mutamento reale tra le due deliberazioni circa il soggetto – o i soggetti - imprenditoriale interessato e dunque può concludersi per l´inesistenza di modificazioni soggettive.
Sotto altro profilo, poi, con specifico riguardo agli aspetti di carattere oggettivo, deve osservarsi che la deliberazione n. 4184 del 14 luglio 1992, pur determinando un aumento della superficie del centro commerciale, non dà vita ad un nuovo centro commerciale, come vorrebbe l´appellante. Proprio perché si tratta soltanto di un ampliamento dello stesso, così che non ricorre il dedotto vizio di illegittimità per l´impossibilità di concedere nuovi nulla osta regionale, impossibilità che evidentemente riguarda solo i "nuovi" centri commerciali, tra cui non rientra quello di cui si discute.
Non è meritevole di favorevole apprezzamento neppure la censura concernente la pretesa illegittimità dell´ulteriore termine concesso per l´attivizazione del nulla osta: diversamente da quanto sostiene, peraltro senza alcun decisivo elemento probatorio l´appellante, il termine concesso, della cui legittima si controverte, non costituisce una proroga relativa ai precedenti nulla osta, essendo strettamente connesso con il nullaosta di cui alla delibera della giunta regionale n. 4182 del 14 luglio 1992 e riguarda palesemente proprio la realizzazione delle opere di ampliamento e di tutte quelle infrastrutture connesse a questo ultimo; non si tratta perciò di una proroga sic et simpliciter, ma è l´attribuzione di un termine finale utile per attuare un provvedimento favorevole connesso alla realizzazione di interventi viari, di sicurezza ed amministrativi vari collegati all´ampliamento in parola.
E´ appena il caso di aggiungere che, come emerge dalla lettura del provvedimento impugnato, oltre che dalla relazione esplicativa prodotta dall´amministrazione, il superamento della percentuale del 20% in sede di ampliamento del titolo, è stato determinato dall´applicazione della facoltà di deroga prevista dall´art. 27, comma 2, della legge n. 426 del 1971 e dall´art. 23, penultimo comma, dei "Criteri regionali di programmazione attinenti alle grandi strutture di vendita" (approvati con provvedimento del Consiglio regionale 15 marzo 1979, n. 789, in attuazione dei quali sono stati successivamente approvati i citati criteri sub- regionali del 1989, vigenti all´epoca dell´emanazione del contestato nulla osta): rispetto a tanto alcuna adeguata contestazione risulta effettuata dalla società interessata.
Per le suesposte considerazioni l´appello deve essere respinto.
L´annosità della vicenda e le sovrapposizioni soggettive che potevano indurre ad ambiguità giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull´appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l´intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli,Presidente
Claudio Contessa,Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo´ Lotti,Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino,Consigliere
Raffaele Prosperi,Consigliere, Estensore
L´ESTENSOREIL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Lo ha deciso il Consiglio di Stato, con ordinanze 1598/2016 e 1600/2016, accogliendo i ricorsi proposti da tre candidati, muniti del solo titolo di laurea, da essi ritenuto requisito sufficiente per concorrere. I ricorrenti sono stati ammessi con riserva a sostenere le prove, grazie alla decisione del giudice d´appello, che ha ribaltato l´ordinanza, ad essi sfavorevole, del T.A.R.
Ma cosa succede a coloro che non hanno presentato il ricorso ?
Per il sindacato Anief, protagonista dell´azione, il provvedimento favorevole dovrebbe essere esteso a tutti i 25.000 ricorrenti: "L´indicazione dei giudici è chiara: ci aspettiamo che il Tar la recepisca per tutti gli altri casi e che il Ministero si adegui, facendo svolgere i test anche a loro". Per il Miur, che aveva puntato tutto sulla difesa del bando dai ricorsi e sulla tutela del titolo abilitante, certo non si tratta di una bella notizia".
Ricordiamo che la limitazione della partecipazione ai soli abilitati era stata decisa dal Miur, che aveva stabilito come requisito l´abilitazione.
Secondo molti operatori della Scuola, questa previsione, oltre ad essere illogica ed irrazionale, era anche discriminatoria ed ingiusta. Molti di loro erano stati (e sono) utilizzati dal Miur per far fronte alla carenza di personale, per questo non era accettabile, questa la principale argomentazione, escluderli d´imperio dalle procedure concorsuali e, quindi, di assunzione.
Nelle proprie ordinanze, i giudici non si sbilanciano accennando a possibili elementi di fondatezza: "Considerato che l´appello non appare sprovvisto di possibili elementi di fondatezza, l´interesse dei ricorrenti può essere tutelato con l´ammissione all´espletamento delle prove".
I ricorrenti erano un diplomato magistrale, un laureato nel 2009 e uno prima del 2001, ma l´ordinanza sembra potersi applicare a tutti gli altri ricorrenti.
Qui sotto il testo delle ordinanze:
N. 01598/2016 REG.PROV.CAU.
N. 03039/2016 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3039 del 2016, proposto da:
Francesca Asta, rappresentata e difesa dagli avv. Sergio Galleano e Vincenzo De Michele, con domicilio eletto presso Sergio Galleano in Roma, Via Germanico, n. 172;
contro
Ministero dell´Istruzione dell´Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, rappresentati e difesi per legge dall´Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma:
della sentenza breve del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III Bis, n. 4253 del 2016, resa tra le parti, concernente l´esclusione dell´appellante dalla procedura concorsuale finalizzata al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l´art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell´Avvocatura Generale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell´efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016 il Cons. Dante D´Alessio e uditi per le parti l´avvocato Sergio Galleano e l´avvocato dello Stato Gabriella D´Avanzo;
Considerato che l´appello non appare sprovvisto di possibili elementi di fondatezza, alla luce dei precedenti della Sezione sulla questione sollevata;
Ritenuto che al danno prospettato può essere posto rimedio consentendo la sola ammissione con riserva dell´appellante alla procedura concorsuale in questione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
Accoglie l´istanza cautelare (Ricorso numero: 3039/2016), nei limiti di cui in motivazione, e per l´effetto sospende l´esecutività della sentenza impugnata.
Dispone la compensazione fra le parti delle spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall´Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016 con l´intervento dei magistrati:
Sergio Santoro,Presidente
Giulio Castriota Scanderbeg,Consigliere
Dante D´Alessio,Consigliere, Estensore
Andrea Pannone,Consigliere
Vincenzo Lopilato,Consigliere
L´ESTENSOREIL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
N. 01598/2016REG.PROV.COLL.
N. 05624/2006 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 5624 del 2006, proposto dalla società Tonello Livio S.n.c., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuele Coglitore e Claudio Codognato, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via F. Confalonieri, n. 5;
contro
Regione Veneto e Comune di Mirano, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Fidis S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Domenichelli e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Via Federico Confalonieri, 5;
La Bolognina S.p.A., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Veneto, Sez. III n. 559/2006, resa tra le parti, concernente nulla osta per la realizzazione di centro commerciale - autorizzazioni commerciali;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l´atto di costituzione in giudizio di Fidis S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all´udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Coglitore, Zago, in dichiarata delega di Manzi, e Domenichelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La MIRCOM s.p.a., che aveva ottenuto il 23 febbraio 1988 il nullaosta da parte della giunta regionale veneta per l´apertura in Mirano di un centro commerciale per una superficie di vendita pari a mq. 3067 e che con al tra delibera della giunta (n. 2292 del 19 aprile 1991) aveva ottenuto una proroga dei termini per l´attivazione del predetto centro commerciale (fino al 4 aprile 1994), presentava in data 30 gennaio 1992 un´ulteriore domanda di autorizzazione commerciale per l´ampliamento dimensionale e merceologico della superficie di vendita da mq. 3067 a mq. 3936, domanda che veniva accolta con la deliberazione della Giunta regionale n. 4184 del 14 luglio 1992.
Con ricorso notificato l´8 ottobre 1993 la Tonello Livio s.n.c., esercente vendita al minuto di prodotti della ex tabella VIII in Mirano, chiedeva al TAR del Veneto l´annullamento della citata deliberazione n. 4184 del 14 luglio 1992, sostenendo tra l´altro che il nuovo nulla osta per l´apertura di un centro commerciale concerneva anche la tabella VIII per mq. 2285 e che sarebbe stato realizzato su terreno confinante con la ricorrente, sollevando le seguenti censure: 1.Eccesso di potere per illogicità e difetto di presupposto; 2.Violazione degli artt. 2, 3 e 4 dei criteri subregionali di programmazione attinenti alle grandi strutture di vendita, criteri per la provincia di Venezia di cui al provvedimento consiliare n.917 del 30.6.1989; 3.Violazione dell´art.28 del Provvedimento del Consiglio Regionale n.789 del 15.3.1979, come modificato dal P.C.R. 6.12.1984, n.1080.
Nel frattempo, essendo state rilasciate dal Comune di Mirano le relative autorizzazioni commerciali, anch´esse venivano impugnate dalla Tonello Livio s.n.c. con ulteriore ricorso dinanzi allo stesso TAR Veneto, deducendone l´illegittimità in via derivata.
Si costituivano, quanto al primo ricorso, la controinteressata e la Regione Veneto mentre, quanto secondo ricorso, la sola controinteressata, che nel frattempo aveva mutato ragione sociale in FIDIS s.r.l., tutte insistendo per la legittimità della deliberazione impugnata e per il rigetto dei ricorsi.
Con la sentenza n. 559 pubblicata l´8 marzo 2006 l´adito tribunale, sez. III, riuniva i due ricorsi e li respingeva, osservando che le doglianze si riferivano non all´originario nulla osta rilasciato per mq 3067 (il cui termine di attivazione era stato poi prorogato), bensì alla delibera con cui era stata autorizzata la modifica della superficie commerciale ed erano stati fissati nuovi termini di attivazione, senza riferirsi alla legittimità delle superfici autorizzate nei singoli settori, così che non era consentito il sindacato sulla misura dell´entità della modfica, solo quello sull´an e cioè solo sulla possibilità della modifica della precedente autorizzazione (indipendentemente dalla quantità della nuova superficie richiesta ovvero se il "contingente" si fosse esaurito e nel primo caso se fosee giustificabile la proroga).
Inoltre i primi giudici rilevavano che non sussistevano le modifiche soggettive cui aveva fatto riferimento la ricorrente, visto che l´originario nullaosta era intestato alla contro interessata, e che non vi erano nemmeno modifiche oggettive, poiché termine nuovo per l´attivazione e nullaosta originario non sono incompatibili, visto che con la deliberazione impugnata era stata autorizzata una maggiore superficie di vendita e ciò giustificava in via automatica anche l´assegnazione di nuovi termini per la sua attivazione.
L´infondatezza del primo ricorso comportava l´infondatezza anche del secondo.
La società Tonello Livio s.n.c., con atto di appello notificato il 14 giugno 2006, ha chiesto la riforma di tale sentenza, sostenendo in primo luogo che la deliberazione della Giunta regionale n. 4184 del 14 luglio 1992 non potesse essere considerata una mera modifica del precedente nullaosta, costituendo piuttosto un nullaosta del tutto nuovo e diverso dal precedente, visto che il nullaosta del 1988 riguardava la MIRCOM nella qualità di capofila un gruppo di commercianti, mentre il secondo, quantitativamente superiore di quasi il 25%, riguardava la FIDIS, unico promotore e non più il capogruppo di una sorta di associazione guidata oltre cinque commercianti locali.
In secondo luogo il provvedimento regionale appariva in contrasto con gli articoli 2, 3 e 4 dei criteri subregionali di programmazione attinenti le grandi strutture di vendita della provincia di Venezia, alla deliberazione consiliare regionale n. 917 del 30 giugno 1989, superata solamente dalla legge regionale 29 aprile 1997 n. 11: la delibera consiliare 1989 prevedeva soltanto l´insediamento di due nuovi centri di medio dettaglio comunque già autorizzati e dunque non era possibile il rilascio di un terzo nullaosta.
In terzo luogo la delibera regionale aveva concesso alla controinteressata un ulteriore nuovo termine per l´attivazione la struttura commerciale, termine che per legge non poteva essere superiore ai 24 mesi e che era stato già concesso, tanto più che la semplice necessità di aumentare la superficie inizialmente richiesta non legittimava autonomamente una nuova proroga.
L´appellante ha concluso per l´accoglimento dell´appello e dei ricorsi di primo grado, con vittoria di spese, insistendo anche per l´illegittimità delle autorizzazioni commerciali poi rilasciate dal Comune di Mirano, così come sostenuto nel secondo originario ricorso.
Si è costituita in giudizio la FIDIS s.r.l., ora UNICOMM s.r.l., sostenendo l´infondatezza dell´appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza n. 4681 del 9 ottobre 2015 la Sezione ha ordinato alla Regione Veneto di depositare una circostanziata relazione sui fatti di causa: a tanto l´amministrazione ha provveduto con la nota prot. 424005 del 21 ottobre 2015.
All´udienza del 10 marzo 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
L´appello è infondato nel merito, non sussistendo la dedotta novità del titolo rilasciato con la delibera regionale del Veneto n. 4184 del 14 luglio 1992, rispetto a quello rilasciato dal 1988, anche alla luce dei documenti depositati dall´Amministrazione in seguito all´ordinanza istruttoria n. 4681 del 2015 di questa Sezione.
Sotto un primo profilo, la Sezione osserva che i sia pur ripetuti cambiamenti della denominazione sociale dell´intestataria del nullaosta rilasciato del 1988 non influiscono di per sé sulla natura dell´atto stesso, rendendolo per ciò solo "nuovo"; né, d´altra risulta decisiva nel senso voluto dall´appellante, in mancanza di qualsiasi altro elemento probatorio, anche solo indiziario, la modificazione, anch´essa meramente soggettiva e priva di qualsiasi effetto novativo del titolo, rappresentata dal fatto che in occasione del rilascio del primo titolo la richiedente abbia agito come capofila di un gruppo di esercenti, mentre nel 1992 l´iniziativa abbia interessato la sola FIDIS s.r.l. richiedente.
E´ appena il caso di aggiungere peraltro che in ambedue le deliberazioni si può desumere dalle premesse che la superficie di 3067 mq. doveva essere composta da un esercizio destinato alla vendita di prodotti di cui all´allora tabella merceologica VIII per 1904 mq., mentre la parte restante da una pluralità di esercizi tradizionali per la vendita di prodotti di largo e generale consumo ed altrettanto si legge nell´ampliamento concesso di mq. 869 – totale mq. 3936 - visto che una struttura destinata alla vendita di prodotti alimentari (tabella VIII) avrebbe occupato una superficie di vendita di mq. 2285, mentre la parte restante sarebbe stata occupata da una struttura specializzata nella vendita di prodotti del settore abbigliamento e da una serie di esercizi tradizionali non superiori a mq. 200, senza limitazione di gamma merceologica.
Quindi non vi è stato un mutamento reale tra le due deliberazioni circa il soggetto – o i soggetti - imprenditoriale interessato e dunque può concludersi per l´inesistenza di modificazioni soggettive.
Sotto altro profilo, poi, con specifico riguardo agli aspetti di carattere oggettivo, deve osservarsi che la deliberazione n. 4184 del 14 luglio 1992, pur determinando un aumento della superficie del centro commerciale, non dà vita ad un nuovo centro commerciale, come vorrebbe l´appellante. Proprio perché si tratta soltanto di un ampliamento dello stesso, così che non ricorre il dedotto vizio di illegittimità per l´impossibilità di concedere nuovi nulla osta regionale, impossibilità che evidentemente riguarda solo i "nuovi" centri commerciali, tra cui non rientra quello di cui si discute.
Non è meritevole di favorevole apprezzamento neppure la censura concernente la pretesa illegittimità dell´ulteriore termine concesso per l´attivizazione del nulla osta: diversamente da quanto sostiene, peraltro senza alcun decisivo elemento probatorio l´appellante, il termine concesso, della cui legittima si controverte, non costituisce una proroga relativa ai precedenti nulla osta, essendo strettamente connesso con il nullaosta di cui alla delibera della giunta regionale n. 4182 del 14 luglio 1992 e riguarda palesemente proprio la realizzazione delle opere di ampliamento e di tutte quelle infrastrutture connesse a questo ultimo; non si tratta perciò di una proroga sic et simpliciter, ma è l´attribuzione di un termine finale utile per attuare un provvedimento favorevole connesso alla realizzazione di interventi viari, di sicurezza ed amministrativi vari collegati all´ampliamento in parola.
E´ appena il caso di aggiungere che, come emerge dalla lettura del provvedimento impugnato, oltre che dalla relazione esplicativa prodotta dall´amministrazione, il superamento della percentuale del 20% in sede di ampliamento del titolo, è stato determinato dall´applicazione della facoltà di deroga prevista dall´art. 27, comma 2, della legge n. 426 del 1971 e dall´art. 23, penultimo comma, dei "Criteri regionali di programmazione attinenti alle grandi strutture di vendita" (approvati con provvedimento del Consiglio regionale 15 marzo 1979, n. 789, in attuazione dei quali sono stati successivamente approvati i citati criteri sub- regionali del 1989, vigenti all´epoca dell´emanazione del contestato nulla osta): rispetto a tanto alcuna adeguata contestazione risulta effettuata dalla società interessata.
Per le suesposte considerazioni l´appello deve essere respinto.
L´annosità della vicenda e le sovrapposizioni soggettive che potevano indurre ad ambiguità giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull´appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l´intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli,Presidente
Claudio Contessa,Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo´ Lotti,Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino,Consigliere
Raffaele Prosperi,Consigliere, Estensore
L´ESTENSOREIL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)