Di Redazione su Giovedì, 12 Maggio 2016
Categoria: Giurisprudenza Consiglio di Stato

Concorsi: sistema sorteggio non implica esame orale esteso a totalità materie, persegue trasparenza

E´ quanto affermato dal Consiglio di Stato, V Sezione, con Sentenza 20 aprile 2016 n. 1567.
Il Collegio ha osservato che l´art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994 statuisce la competenza delle commissioni esaminatrici a stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove e di determinare, prima della prova orale, i quesiti da porre con estrazione a sorte ai singoli candidati; e che la norma demanda quindi alla Commissione la predeterminazione degli specifici quesiti che formeranno oggetto dell´esame orale da parte di ciascun candidato nell´ambito delle materie contemplate dal bando e, nella fattispecie in esame, dal suindicato verbale n. 7 non trova conferma documentale l´asserita esclusione di alcune materie dalle prove.
Secondo il giudice d´appello, l´art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994 non sancisce in alcun modo che l´esame orale debba necessariamente estendersi a tutte le materie, ma solo che le domande da sottoporre al concorrente debbano essere estratte a sorte. La previsione del sorteggio non ha quindi carattere "onnicomprensivo", cioè di sancire una prova orale su tutte le materie, ma persegue invece una finalità di trasparenza dell´azione amministrativa per scongiurare il rischio che i quesiti possano essere portati a conoscenza di alcuni candidati prima dell´espletamento della prova con violazione del principio della par condicio.
D´altronde, ha chiosato la Sezione, il metodo dell´estrazione a sorte, cioè la casualità della scelta dei quesiti, obbliga i candidati ad una preparazione su tutte le aree tematiche oggetto della prova orale e tali considerazioni, comportano il rigetto anche della quarta, quinta e sesta censura in ordine alle quali è sufficiente evidenziare che il carattere interdisciplinare delle prove orali non si realizza con una prova orale che verta obbligatoriamente su tutte le materie, ma sulla necessità che i candidati si preparino al colloquio su tutte le materie, non avendo preventiva conoscenza degli argomenti su cui saranno interrogati, ma il colloquio ha comunque carattere interdisciplinare ed accerta la preparazione professionale del candidato.
Segue la Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2670 del 2013, proposto da:

A.P., A.P.S., rappresentate e difese dagli avv. Maria Antonietta Laginestra, Giuseppe Iacoviello, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Comune di Lavello, rappresentato e difeso dall´avv. Francesco Bonito Oliva, con domicilio eletto presso Cons. di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13;

nei confronti di

S.C. ed altri.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. BASILICATA - POTENZA: SEZIONE I n. 00342/2012, resa tra le parti, concernente procedura di reclutamento per la copertura di n. 6 posti di puericultrice

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l´atto di costituzione in giudizio di Comune di Lavello;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell´udienza pubblica del giorno 24 novembre 2015 il Cons. Sabato Guadagno e uditi per le parti gli avvocati Umberto Cossu su delega degli avvocati Maria Antonietta Laginestra e Giuseppe Iacoviello, Valerio Giorgi su delega dell´avvocato Francesco Bonito Oliva;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.- Le sig.re P.A. e S.A.P. espongono di aver partecipato alla procedura concorsuale per l´assunzione di n. 6 puericultrici, Cat. B3, il cui bando richiamava il regolamento comunale per l´accesso agli impieghi del Comune di Lavello ed, avendo superato le prove scritte, di essere state ammesse alla prova orale.

Avendo riportato un punteggio inferiore al minimo previsto di 21, non superavano tale prova.

2.- Impugnavano quindi avanti al TAR Basilicata - insieme ad altre due concorrenti - la determina n. 214 del 10.9.2010 del Segretario generale del comune di Lavello di attivazione della procedura di reclutamento per la copertura di n. 6 posti di puericultrici, categoria. B3 e tutti gli atti della procedura concorsuale, bando di concorso, nomina della commissione giudicatrice, approvazione della graduatoria, i verbali della Commissione esaminatrice, deducendone l´illegittimità sotto molteplici profili.

Con atti di motivi aggiunti le ricorrenti impugnavano, prospettando ulteriori censure, i successivi provvedimenti del segretario comunale di rettifica della graduatoria e di scorrimento della stessa.

3.- Il TAR Basilicata, con sentenza n. 342/2012, respingeva il ricorso.

4.- Le sig.re Piccolo e Sciaraffa hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza, deducendo molteplici censure.

5.- Si è costituita in giudizio l´appellato comune di Lavello, chiedendone il rigetto ed in prossimità dell´udienza parte appellante ha depositato ulteriore memoria difensiva.

6. - All´udienza pubblica del 24 novembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

7.- L´appello è infondato.

Con le prime due censure, che possono essere trattate congiuntamente, le appellanti deducono l´erroneità della sentenza di primo grado in quanto sarebbero state escluse in via preventiva dalle prove orali da parte della commissione esaminatrice due materie previste dal bando di concorso ed assumono la falsità del verbale n. 7 della Commissione esaminatrice.

Tali censure non possono trovare accoglimento, in quanto - come si evince dal verbale n. 7 del 3 dicembre 2010 - la commissione esaminatrice non ha escluso in via preventiva dalla prova orale alcuna materia.

Infatti la commissione esaminatrice, nel suddetto verbale, ha espressamente previsto che "risultando 36 candidati ammessi viene quindi predisposto un elenco ciascuno di essi costituito da numero tre domande per complessivi 36 pari a quello degli ammessi, ciascuno dei quali verte su tematiche attinenti il programma d´ esame, nel cui ambito i singoli candidati dovranno operare la scelta la terna dei quesiti predisposta su cui ciascuno sarà chiamato a rispondere. Conclusa l´elaborazione ciascun gruppo di domande viene trascritto su singoli foglietti, che, a loro volta vengono inclusi in distinte buste, sigillate controfirmate sui lembi di chiusura. Per quanto attiene la parte della prova orale riservata all´accertamento della conoscenza di una lingua straniera... e la verifica delle conoscenze sui sistemi informativi, la Commissione ... decide che ciascun candidato, al termine della propria esposizione sui requisiti proposti, sarà invitato a dimostrare il rispettivo livello di conoscenza...".

Risulta quindi documentalmente comprovato che da parte della commissione non vi sia stata una specifica esclusione preventiva di alcuna materia prevista per lo svolgimento della prova orale.

D´altro canto, trattandosi di un atto pubblico, tenuto conto che questo specifico profilo è stato già oggetto di trattazione e non accolto in primo grado, incombeva alla parte appellante, se riteneva sussistente la falsità di tale verbale, attivarsi e proporre querela di falso avanti alla competente Procura della Repubblica.

Va disattesa anche la terza censura, connessa alle precedenti due censure, con la quale parte appellante deduce la violazione del bando di concorso, del regolamento per l´accesso a agli impieghi e dell´art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994, assumendo che due materie sarebbero state escluse dalla prova orale.

In proposito si osserva che l´art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994 statuisce la competenza delle commissioni esaminatrici a stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove e di determinare, prima della prova orale, i quesiti da porre con estrazione a sorte ai singoli candidati.

La norma demanda quindi alla Commissione la predeterminazione degli specifici quesiti che formeranno oggetto dell´esame orale da parte di ciascun candidato nell´ambito delle materie contemplate dal bando e, nella fattispecie in esame, dal suindicato verbale n. 7 non trova conferma documentale l´asserita esclusione di alcune materie dalle prove.

L´art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994 non sancisce in alcun modo che l´esame orale debba necessariamente estendersi a tutte le materie, ma solo che le domande da sottoporre al concorrente debbano essere estratte a sorte. La previsione del sorteggio non ha quindi carattere "onnicomprensivo", cioè di sancire una prova orale su tutte le materie, ma persegue invece una finalità di trasparenza dell´azione amministrativa per scongiurare il rischio che i quesiti possano essere portati a conoscenza di alcuni candidati prima dell´espletamento della prova con violazione del principio della par condicio.

D´altronde il metodo dell´estrazione a sorte, cioè la casualità della scelta dei quesiti, obbliga i candidati ad una preparazione su tutte le aree tematiche oggetto della prova orale e tali considerazioni, unitamente a quelle dianzi esposte in ordine ai primi tre motivi del ricorso, comportano il rigetto anche della quarta, quinta e sesta censura in ordine alle quali è sufficiente evidenziare che il carattere interdisciplinare delle prove orali non si realizza con una prova orale che verta obbligatoriamente su tutte le materie, ma sulla necessità che i candidati si preparino al colloquio su tutte le materie, non avendo preventiva conoscenza degli argomenti su cui saranno interrogati, ma il colloquio ha comunque carattere interdisciplinare ed accerta la preparazione professionale del candidato.

Con il settimo ed ottavo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, parte appellante, previa un´ampia dissertazione, corredata anche da molteplici richiami normativi sul ruolo e sulla figura professionale della puericultrice, categoria B3 e sulla differenza rispetto al ruolo professionale di educatrice di asilo nido, categoria C, contesta la formulazione dei quesiti predisposti dalla commissione.

Tali censure vanno disattese, in quanto la scelta dei quesiti in un pubblico concorso, concernenti comunque nelle materie oggetto delle prove, rientra nell´ambito di valutazione discrezionale della Commissione, censurabile solo sotto il profilo della manifesta incongruenza o della non pertinenza dei quesiti alle materie concorsuali, vizi insussistenti nella fattispecie in esame.

Nè può trovare accoglimento la nona censura con cui parte appellante assume l´illegittimità della nomina di due componenti come membri esperti della commissione esaminatrice, in quanto, essendo psicologhe, non avrebbero avuto i requisiti per l´attribuzione di tale incarico.

Al riguardo si osserva che l´amministrazione comunale ai fini della nomina non si è limitata ad una valutazione soltanto della laurea, ma ha proceduto - come si evince dalla documentazione depositata in giudizio - alla valutazione dell´intero curriculum professionale delle suddette prima di procedere alla loro nomina.

Va anche respinto il decimo motivo, con cui si deduce che il bando di concorso non prevedeva l´obbligo per i concorrenti di presentare il curriculum personale, trattandosi di assunto contrastante con le risultanze documentali.

Infatti l´art. 4 del bando prevede espressamente la necessità di produrre una copia dei documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili ai sensi del successivo art. 10, che dispone la valutazione dei titoli secondo quanto previsto, tra gli altri, dall´art. 17 del Regolamento comunale per l´accesso agli impieghi, che fa espresso riferimento al curriculum professionale.

Peraltro tale regolamento ed il suo inserimento nel bando di concorso è richiamato dalla stessa difesa appellante nell´atto d´appello (pag. 33).

A ciò si aggiunga ad abundantiam il dato documentale che la Commissione, nella seduta del 25 ottobre 2010, ha fissato i criteri di valutazione dei curricula, stabilendo, tra l´altro, che sarebbero stati valutati " dando considerazione unitaria al complesso della formazione ed attività culturale e professionale illustrate dal concorrente"; e nella successiva seduta dell´11 novembre 2010 ha proceduto alla valutazione del curriculum professionale di ciascun candidato in base ai suddetti criteri.

Essendo stata già esaminata in precedenza la dodicesima censura, si può passare alla disamina dell´ultimo motivo del ricorso, con cui parte appellante deduce la illegittimità dello scorrimento della graduatoria concorsuale effettuato con la delibera n. 285 del 23 .12 .2010, assumendo che con quest´ultimo atto il Comune ha dato applicazione ad una clausola, contenuta nel bando di concorso del 16.09.2010.

Tale censura è irricevibile per tardività, in quanto deduce l´illegittimità di una statuizione del bando di concorso, che doveva necessariamente essere impugnata in parte qua nel normale termine decadenziale, mentre il ricorso è stato notificato 8 febbraio 2011.

7.- L´appello va pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull´appello, come in epigrafe proposto, respinge l ´appello e, per l´effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Condanna le appellanti A.P. ed A.P.S. al pagamento in solido a favore dell´appellato Comune di Lavello delle spese ed onorari del presente grado di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 2.000,00, (Duemila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2015 con l´intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo´ Lotti, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Sabato Guadagno, Consigliere, Estensore