Di Redazione su Giovedì, 03 Marzo 2016
Categoria: Giurisprudenza Consiglio di Stato

Concorsi, valutazione titoli concorrenti, importante sentenza: no alla "equipollenza inversa"

Sulla controversa materia dell´equipollenza dei titoli di studio ai fini della partecipazione a concorsi si è intrattenuto il Consiglio di Stato, Sezione VI, con Sentenza 8 febbraio 2016, n. 495.
Il Tribunale amministrativo del Lazio, Sede di Roma, con la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, aveva ritenuto illegittima l´esclusione del ricorrente dal concorso basata sulla "erronea considerazione di un´equipollenza a senso unico", nel senso che la laurea in scienze statistiche, richiesta dal bando di concorso, poteva considerarsi "equipollente con quella in economia e commercio e non viceversa". Il Tribunale amministrativo aveva aggiunto che "nessuna statuizione si rinviene per una equipollenza a senso unico (soltanto fra scienze statistiche ed economia e commercio e non viceversa)" mentre "se c´è equipollenza, vuol dire che, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, le due lauree sono fra loro perfettamente parificate ed ammettono i rispettivi titolari a partecipare alle selezioni per le quali è prevista, alternativamente, una delle due lauree".
Il Ministero dell´istruzione dell´università e della ricerca aveva quindi appellato tale sentenza ritenendola erronea, sostenendo che il ricorrente era stato correttamente escluso dal concorso in questione essendo in possesso della laurea in economia e commercio che non figurava fra quelle richieste dall´art. 3 del bando per la partecipazione al concorso (Informatica, Statistica, Matematica, Fisica ed Ingegneria) e non essendo applicabile, nella fattispecie, la disciplina dettata dai decreti interministeriali 12 agosto 1991 e 22 marzo 1993 che riconoscono, esclusivamente ai fini dell´ammissione ai pubblici concorsi, l´equipollenza della laurea in scienze statistiche con quella in Economia e Commercio e non viceversa.
Palazzo Spada ha ritenuto fondato l´appello ministeriale, in quanto, per costante giurisprudenza, l´istituto dell´equipollenza fra i titoli di studio posseduti, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, ha carattere eccezionale e non è quindi suscettibile di mera interpretazione analogica (es. Cons. Stato, VI, 18 agosto 2010, n. 5886). Richiamate le pronunce secondo cui, a questa stregua, all´equipollenza ex lege di alcune lauree con altre deve riconoscersi valenza unidirezionale e non già bilaterale, con la conseguenza che non può ritenersi ammessa la cd. equipollenza inversa (Cons. Stato, III, 22 dicembre 2014, n. 6338), il Collegio ha concluso che, considerato che il ricorrente aveva dichiarato di essere in possesso della laurea in economia e commercio che non figurava fra quelle richieste dall´art. 3 del bando per la partecipazione al concorso (Informatica, Statistica, Matematica, Fisica ed Ingegneria), doveva ritenersi legittimo il provvedimento con il quale era stata disposta la sua esclusione dal concorso.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5830 del 2010, proposto dal:

Ministero dell´istruzione dell´università e della ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall´Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

contro

G.A.I., n.c.;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III Bis, n. 4464 del 22 marzo 2010, resa tra le parti, concernente esclusione dal concorso per l´area "C".

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell´udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2016 il Cons. Dante D´Alessio e udito per la parte appellante l´avvocato dello Stato Angelo Vitale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.- Il dott. I.G.A. ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo per il Lazio, Sede di Roma, il provvedimento con il quale, in data 25 febbraio 2009, è stata disposta la sua esclusione dal concorso per la copertura di 75 posti per l´accesso al profilo professionale di funzionario per lo sviluppo del SW della rete e per l´analisi statistica, area C, posizione economica C l, del ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in quanto in possesso della laurea in economia e commercio ritenuta non equipollente ai titoli di studio indicati nel bando di concorso.

2.- Il Tribunale amministrativo per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III-bis, con sentenza n. 4464 del 22 marzo 2010 ha accolto il ricorso.

Il Tribunale amministrativo ha ritenuto, infatti, illegittima l´esclusione del dott. I. dal concorso basata sulla "erronea considerazione di un´equipollenza a senso unico", nel senso che la laurea in scienze statistiche, richiesta dal bando di concorso, poteva considerarsi "equipollente con quella in economia e commercio e non viceversa". Il Tribunale amministrativo ha quindi aggiunto che "nessuna statuizione si rinviene per una equipollenza a senso unico (soltanto fra scienze statistiche ed economia e commercio e non viceversa)" mentre "se c´è equipollenza, vuol dire che, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, le due lauree sono fra loro perfettamente parificate ed ammettono i rispettivi titolari a partecipare alle selezioni per le quali è prevista, alternativamente, una delle due lauree".

3.- Il Ministero dell´istruzione dell´università e della ricerca ha appellato l´indicata sentenza ritenendola erronea. Il Ministero, in particolare, ha sostenuto che il dott. I. era stato correttamente escluso dal concorso in questione essendo in possesso della laurea in economia e commercio che non figurava fra quelle richieste dall´art. 3 del bando per la partecipazione al concorso (Informatica, Statistica, Matematica, Fisica ed Ingegneria) e non essendo applicabile, nella fattispecie, la disciplina dettata dai decreti interministeriali 12 agosto 1991 e 22 marzo 1993 che riconoscono, esclusivamente ai fini dell´ammissione ai pubblici concorsi, l´equipollenza della laurea in scienze statistiche con quella in Economia e Commercio e non viceversa.

4.- L´appello è fondato.

Per costante giurisprudenza, l´istituto dell´equipollenza fra i titoli di studio posseduti, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, ha carattere eccezionale e non è quindi suscettibile di mera interpretazione analogica (es. Cons. Stato, VI, 18 agosto 2010, n. 5886). Si è quindi anche affermato che all´equipollenza ex lege di alcune lauree con altre deve riconoscersi valenza unidirezionale e non già bilaterale, con la conseguenza che non può ritenersi ammessa la cd. equipollenza inversa (Cons. Stato, III, 22 dicembre 2014, n. 6338). Infatti solo nei casi tassativi normativamente indicati il possesso di una laurea può ritenersi equipollente ad altra ai fini della partecipazione ad un pubblico concorso.

5.- Considerato che il dott. I. aveva dichiarato di essere in possesso della laurea in economia e commercio che non figurava fra quelle richieste dall´art. 3 del bando per la partecipazione al concorso (Informatica, Statistica, Matematica, Fisica ed Ingegneria), deve ritenersi quindi legittimo il provvedimento con il quale è stata disposta la sua esclusione dal concorso.

Peraltro la mancata previsione della laurea in economia e commercio fra quelle richieste per la partecipazione al concorso in questione, bandito per la copertura di un posto di funzionario per lo sviluppo del SW della rete e per l´analisi statistica, si giustifica ampiamente con la tipologia delle prestazioni richieste.

6.- In conclusione l´appello deve essere accolto e l´appellata sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III -bis, 22 marzo 2010, n. 4464 deve essere integralmente riformata, con il conseguente rigetto del ricorso di primo grado.

7.- Le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull´appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l´effetto, in integrale riforma della appellata sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III-bis 22 marzo 2010, n. 4464 respinge il ricorso di primo grado.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2016 con l´intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Dante D´Alessio, Consigliere, Estensore

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere