Con la recentissima ordinanza n. 32474 dello scorso 14 dicembre, la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha accolto la domanda di un avvocato che – nel chiedere la liquidazione degli onorari a lui spettanti per una controversia definita con atto transattivo – insisteva affinché il compenso fosse parametrato all'ingente somma dichiarata come valore della controversia al momento dell'iscrizione a ruolo anche se, a seguito di una transazione, il proprio cliente aveva ottenuto un importo significativamente più basso.
La Corte, avallando le richieste del legale, ha confermato l'irrilevanza della somma realizzata dal cliente a seguito della transazione, specificando che "ai fini della liquidazione degli onorari professionali dovuti dal cliente in favore dell'avvocato, nel caso di transazione di una causa introdotta con domanda di valore determinato e, pertanto, non presunto in base ai criteri fissati dal codice di procedura civile, il valore della causa si determina avendo riguardo soltanto a quanto specificato nella domanda considerata al momento iniziale della lite, restando irrilevante la somma realizzata dal cliente a seguito della transazione.".
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende spunto dal ricorso presentato da un avvocato, il quale deduceva di aver prestato la propria assistenza legale a favore di un ente pubblico nei due gradi di giudizio intercorsi tra lo stesso ente e una società; il valore della domanda originaria era pari a 64 miliardi di vecchie lire ma la causa veniva definita con un atto transattivo, a seguito del quale l'ente otteneva una somma pari a 5 miliardi di vecchie lire.
Il legale, avendo rinunciato al mandato, agiva in giudizio per ottenere la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente e, a tal fine, parametrava il proprio compenso al valore originario della domanda, pari a 64 miliardi di vecchie lire.
La Corte di Appello di Catanzaro, pur riconoscendo esplicitamente che il valore della domanda originaria era di 64 miliardi di vecchie Lire, ancorava il compenso su quello che – a suo dire – era il valore effettivo della controversia "come desumibile dal contenuto della transazione intervenuta tra le parti prima della definizione della lite": essendo stato corrisposto, a seguito della transazione, l'importo pari a 5 miliardi di vecchie lire, il collegio giudicante, nel non accogliere il quantum richiesto dall'avvocato, parlava espressamente di sproporzionalità del petitum rispetto all'effettivo dovuto.
Il legale, ricorrendo in Cassazione, impugnava la decisione della Corte di Merito, evidenziando come la stessa avesse compiuto una valutazione totalmente e palesemente illogica e contraddittoria: secondo il ricorrente l'illogicità emergerebbe dal fatto che – sebbene la causa fosse stata introdotta per un valore pari a 64 miliardi – la decisione impugnata effettuava una liquidazione con riferimento al solo valore dei 5 miliardi di lire oggetto di transazione.
La Cassazione condivide le doglianze del ricorrente.
Secondo gli Ermellini si è al cospetto di uno di quei casi di intrinseca illogicità della decisione: la Corte territoriale ha limitato nei termini anzidetti la disposta liquidazione ricorrendo al un parametro di valore del tutto inferiore rispetto a quello, maggiore, del valore della domanda, ben noto e riconosciuto esplicitamente dalla stessa Corte Territoriale.
Sul punto, deve darsi seguito all'orientamento – del tutto disatteso dalla pronuncia impugnata - secondo cui ai fini della liquidazione degli onorari professionali dovuti dal cliente in favore dell'avvocato, nel caso di transazione di una causa introdotta con domanda di valore determinato e, pertanto, non presunto in base ai criteri fissati dal codice di procedura civile, il valore della causa si determina avendo riguardo soltanto a quanto specificato nella domanda considerata al momento iniziale della lite, restando irrilevante la somma realizzata dal cliente a seguito della transazione" (da ultimo, ex plurimis: Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 23 gennaio 2017, n. 1666).
In ragione di tanto, il ricorso viene accolto con rinvio della causa ad altro Giudice della Corte di Appello di Catanzaro che, nel liquidare il ricorrente, dovrà uniformarsi ai principi sopra espressi.