Di Rosalia Ruggieri su Sabato, 20 Agosto 2022
Categoria: Avvocatura, Ordini e Professioni

Compenso avvocato: si all’indennità di trasferta con la sola prova di aver tenuto l’udienza fuori dal proprio Tribunale

Con l'ordinanza n. 21890 dello scorso 11 luglio, la VI sezione civile della Corte di Cassazione – pronunciandosi in materia di compensi legali – ha cassato una sentenza di merito che non riconosceva ad un legale l'indennità di trasferta ed il diritto al rimborso delle spese di viaggio, per non aver il difensore provato che il viaggio fosse effettivamente avvenuto con l'impiego di un suo mezzo.

La Corte ha specificato che "l'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese vive ragguagliato all'indennità chilometrica possono essere riconosciuti in relazione alle udienze tenute per le quali sia stata fornita prova della partecipazione".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla domanda presentata da un legale, volta ad ottenere i compensi maturati per l'assistenza prestata in favore di persona imputata in un processo penale ed ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Il Tribunale, con decreto, liquidava il compenso dovuto, senza riconoscere alcunché a titolo di indennità di trasferta e spese di viaggio sebbene il legale, appartenente al Foro di Torino, avesse svolto attività processuale per la quale chiedeva la liquidazione dei compensi e delle spese dinanzi al Tribunale di Vercelli. 

Il legale proponeva opposizione, lamentandosi perché era stato negato il rimborso delle spese di viaggio, commisurate ad un quinto del costo del carburante, avendo lo stesso avvocato fatto uso di un autoveicolo proprio.

Il Tribunale di Vercelli rigettava l'opposizione, sul presupposto che l'art. 15 del D.M. n. 55/2014 correlasse il riconoscimento dell'indennità di trasferta ed il diritto al rimborso delle spese di viaggio, nel caso di uso di autoveicolo proprio del difensore, alla prova che il viaggio avesse effettivamente avuto luogo con l'impiego di un mezzo del difensore, prova della quale l'opponente non aveva fornito adeguata documentazione.

Il legale proponeva, quindi, ricorso in Cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 15 e 27 del D.M. n. 55/2014, lamentandosi per aver il Tribunale negato il rimborso reputando necessario offrire la prova anche dell'effettivo utilizzo del proprio autoveicolo, prova che però non poteva essere fornita laddove, come pur è consentito, l'interessato avesse omesso di servirsi della rete autostradale ovvero non avesse effettuato un rifornimento di carburante.

Secondo il ricorrente, infatti, la necessità di una puntuale documentazione si sarebbe posta nel caso in cui fosse stato richiesto anche il rimborso delle spese di pedaggio e di parcheggio.

La Cassazione condivide le censure sollevate dal legale. 

La Corte ricorda che l'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese vive non possono essere riconosciute in maniera automatica, sol perché non vi sia coincidenza tra luogo di svolgimento del processo e sede professionale del difensore, ma presuppongono la dimostrazione dell'effettivo trasferimento del legale dalla sua residenza e della sua presenza documentata dal verbale in ordine alla partecipazione all'udienza o ad altra attività difensiva.

Tale principio, tuttavia, non implica affatto la necessità della puntuale prova dell'utilizzo del veicolo appartenente al difensore per il rimborso delle spese parametrate al costo del carburante, essendo possibile ritenere che l'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese vive ragguagliato all'indennità chilometrica possano essere riconosciuti in relazione alle udienze tenute per le quali sia stata fornita prova della partecipazione.

Con specifico riferimento al caso di specie, la Cassazione rileva come la decisione impugnata, nel pretendere la documentazione anche dell'utilizzo del veicolo personale del difensore, pur a fronte della dimostrazione dell'effettivo spostamento dello stesso al fine della partecipazione alle attività processuali svoltesi dinanzi al Tribunale di Vercelli, abbia violato il principio giurisprudenziale sopra richiamato.

Difatti, dai verbali di causa emergeva che il ricorrente aveva partecipato, in un caso personalmente ed in un altro a mezzo sostituto processuale, avvalendosi di un avvocato facente parte dello stesso studio, a due udienze dinanzi al Tribunale di Vercelli, così che a fronte della prova dell'avvenuto spostamento, non poteva essere negato il diritto al rimborso delle spese vive.

Alla luce di tanto, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio, al Tribunale di Vercelli, in persona di diverso magistrato. 

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