Con l'ordinanza n. 19467 dello scorso 16 giugno, la VI sezione civile della Corte di Cassazione – pronunciandosi in materia di compensi legali – ha riconosciuto ad un legale il compenso maturato per la fase istruttoria, sebbene la stessa si fosse esaurita nella sola acquisizione di documentazione e nella richiesta, peraltro non accolta, di espletamento di una c.t.u..
La Corte ha specificato che "anche il deposito documentale e la formulazione della richiesta di c.t.u. ricadono nell'ambito delle attività ricomprese nella fase istruttoria, secondo l'elencazione, peraltro non tassativa, dell'art. 4, comma 5, lett. d) del D.M. n. 55/2014".
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla domanda presentata da un legale, volta ad ottenere il compenso per le prestazioni giudiziali prestate a favore di un cliente, aventi ad oggetto l'assistenza in un giudizio incardinato contro una Banca per far valere la nullità della clausola di un contratto di mutuo che prevedeva la corresponsione di interessi usurari.
Conclusosi il giudizio con il rigetto della domanda, il difensore chiedeva il pagamento di Euro 19.595,18 a titolo di competenze professionali.
Il Tribunale di Velletri accoglieva la domanda dell'avvocato ma, in applicazione dei minimi tabellari ex D.M. n. 55 del 2014, liquidava un compenso di Euro 1999,00, con esclusione delle spettanze per la fase istruttoria e decisoria.
Il legale proponeva, quindi, ricorso in Cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2333 c.c. nonché degli articoli 1, 2, 4, 19 e 20 del D.M. n. 55/2014 e dell'art. 13 bis della legge 247/2012, lamentandosi per non aver il Tribunale riconosciuto alcun corrispettivo né per la fase istruttoria, benché fosse stata acquisita documentazione e fosse stato richiesto l'espletamento di una c.t.u. contabile, né per quella decisoria, sebbene il giudizio fosse stato definito con sentenza.
La Cassazione condivide le censure sollevate dal legale.
La Corte ricorda che anche il deposito documentale e la formulazione della richiesta di c.t.u. ricadono nell'ambito delle attività ricomprese nella fase istruttoria, secondo l'elencazione, peraltro non tassativa, dell'art. 4, comma 5, lett. d) del D.M. n. 55/2014.
Gli Ermellini specificano come questa elencazione includa le semplici richieste di prova, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio, anche quando disposto d'ufficio, le istanze al giudice in qualsiasi forma, incluse quelle volte a disporre la c.t.u..
Con specifico riferimento al caso di specie, la Cassazione rileva l'erroneità dell'assunto del Tribunale, secondo cui nessun compenso poteva esser riconosciuto per l'istruttoria, essendo la causa documentale e essendo stata respinta la richiesta di c.t.u..
In merito ai compensi dovuti per la fase decisoria, la sentenza in commento ricorda come nei giudizi sottoposti al rito sommario di cognizione sia indubbiamente contemplata la fase decisoria: il tribunale, avendo dato atto che il processo si era concluso con il rigetto della domanda, non poteva negare il compenso per tali attività, essendo indiscusso che l'avvocato avesse patrocinato fino alla conclusione del processo.
Alla luce di tanto, la Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Velletri, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.