Di Rosalia Ruggieri su Mercoledì, 20 Luglio 2022
Categoria: Avvocatura, Ordini e Professioni

Compenso avvocato, SC: "Ininfluente la dichiarazione effettuata per determinare il contributo unificato"

 Con l'ordinanza n. 19233 dello scorso 15 giugno, la VI sezione civile della Corte di Cassazione – pronunciandosi in materia di compensi legali – ha escluso che per determinare il valore di una causa, rilevante per poi quantificare il compenso spettante al professionista, si potesse far riferimento alla dichiarazione effettuata dal difensore ai fini della determinazione del contributo unificato.

Si è difatti precisato che "la dichiarazione del difensore attinente alla determinazione del contributo unificato è ininfluente sul valore della domanda".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla domanda presentata da un legale il quale – ai sensi dell'art. 702 c.p.c. – chiedeva la condanna di un suo assistito per il pagamento del residuo compenso maturato nei confronti dello stesso per le prestazioni professionali rese con la proposizione di due ricorsi per cassazione e di un controricorso, aventi tutti un valore compreso tra Euro 52.001 ed Euro 260.000

 Il tribunale accoglieva parzialmente la domanda, liquidando al legale un compenso inferiore a quello richiesto: il giudice – preso atto che, alla luce della documentazione prodotta e della mancanza di contestazioni, era risultato che l'istante aveva effettivamente rappresentato e difeso il resistente nei procedimenti indicati – riteneva come il compenso professionale dovuto al difensore dovesse essere quantificato, sulla base dei parametri medi indicati dal D.M. n. 55 del 2014, nell'importo complessivo di Euro 6.275,00, oltre accessori, avendo ciascun giudizio un valore dichiarato dallo stesso legale, ai fini del contributo unificato, di euro 20.000,00, e non un valore compreso tra Euro 52.001 ed Euro 260.000, come sostenuto dall'avvocato nella domanda introduttiva del giudizio.

Il legale proponeva, quindi, ricorso in Cassazione, deducendo violazione dell'art. 2233 c.c., in relazione al D.M. n. 55 del 2014, per aver il tribunale ritenuto di attribuire alla controversie un valore diverso rispetto a quello indicato nelle parcelle, assumendo che tutti i relativi giudizi avevano un valore dichiarato pari ad Euro 20.000,00, senza, tuttavia, considerare che la dichiarazione relativa alla determinazione del contributo unificato fosse del tutto ininfluente ai fini della determinazione del valore della domanda, che, per contro, andava individuato alla luce delle norme del codice di procedura civile.

 La Cassazione condivide le censure sollevate.

La Corte ricorda, che la dichiarazione del difensore attinente alla determinazione del contributo unificato è ininfluente sul valore della domanda: difatti, la dichiarazione della parte in funzione della determinazione del contributo unificato è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di merito, deve decisamente escludersi la possibilità di considerare la dichiarazione come parte della "domanda" nel senso cui vi allude l'art. 10 c.p.c. , comma 1, laddove si afferma che il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.

Alla luce di tanto, la Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Nuoro. 

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