Con l'ordinanza n. 12043 dello scorso 22 giugno, la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un legale che si doleva perché i giudici di merito, nel determinare l'ammontare del valore della pratica, avevano fatto riferimento allo scaglione relativo alle cause di valore interminabile di complessità media, sebbene il professionista – dopo aver richiesto, nelle conclusioni della citazione, il risarcimento dei "danni tutti patrimoniali e non patrimoniali (...) per le voci innanzi elencate e che saranno meglio quantificate in corso di causa, ovvero i quegli altri importi che saranno ritenuti equi e giusti" – nel corso della causa aveva di fatto proceduto con la quantificazione dei danni.
La Cassazione ha infatti specificato che "in tema di liquidazione dell'onorario spettante all'avvocato, per domande di valore indeterminabile, con applicazione del conseguente scaglione tariffario, deve intendersi la domanda il cui valore non può essere determinato, non anche quella di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell'istruttoria, il cui ammontare può essere fissato fino al momento della precisazione delle conclusioni".
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla domanda presentata da un legale, volta ad ottenere il compenso ad esso spettante per alcune prestazioni di assistenza legale svolte in favore di una società in un contenzioso di risarcimento danni.
Il Tribunale di Nocera Inferiore Milano liquidava gli onorari dovuti al professionista riferimento allo scaglione relativo alle cause di valore interminabile di complessità media.
Ricorrendo in Cassazione, il legale eccepiva violazione delle norme del codice di rito e di tariffa relative alla liquidazione degli onorari e alla determinazione del valore della causa, nonché omesso esame di un fatto decisivo.
A tal fine il ricorrente si doleva per aver il Tribunale considerato la causa di valore indeterminabile, nonostante già nella citazione i danni fossero stati quantificati nell'importo di Euro 7.826.150,00.
La Cassazione condivide le doglianze sollevate del ricorrente.
La Corte chiarisce che ai fini della liquidazione degli onorari di difesa a carico del cliente, il valore della causa si determina in base alle norme del codice di procedura civile concernenti la competenza per valore, avendo riguardo all'oggetto della domanda considerata al momento iniziale della lite. Pertanto il valore della causa, ai fini dell'applicazione delle tariffe forensi, è indeterminabile quando l'oggetto non sia suscettibile di valutazione economica precisa e, cioè di una delle valutazioni economiche previste, in ordine alle varie materie, dal codice di procedura civile.
Conseguentemente, in tema di liquidazione dell'onorario spettante all'avvocato, per domande di valore indeterminabile, con applicazione del conseguente scaglione tariffario, deve intendersi la domanda il cui valore non può essere determinato, non anche quella di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell'istruttoria, il cui ammontare può essere fissato fino al momento della precisazione delle conclusioni.
Nel caso di specie il Tribunale non si è attenuto a tale principio in quanto ha riconosciuto che i compensi fossero dovuti in base allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile in assenza di qualsiasi verifica circa la determinabilità del valore della controversia in base alle norme del codice di rito.
Di contro, già nella domanda i danni erano stati indicati nella somma di Euro 7.826.150,00 e tale evenienza non poteva esser scalfita dal fatto che nelle conclusioni della citazione l'attore, senza indicare l'importo, avesse chiesto il risarcimento dei "danni tutti patrimoniali e non patrimoniali (...) per le voci innanzi elencate e che saranno meglio quantificate in corso di causa, ovvero i quegli altri importi che saranno ritenuti equi e giusti".