Di Anna Sblendorio su Sabato, 19 Agosto 2023
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

Compenso avvocati. Il parere di congruità ex art.7 L. n. 49/2023 in materia di equo compenso

 Fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it

https://www.cortedicassazione.it/

Con parere n. 18 del 31 maggio 2023 il Consiglio Nazionale Forense è stato chiamato ad esprimersi sull'interpretazione dell'art.7 della L. 21 aprile 2023 n. 49 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali".

Il parere del Consiglio

Sul punto il Consiglio ha evidenziato come il primo comma del succitato articolo prevede un nuovo canale preferenziale per ottenere il pagamento del credito professionale alternativo alle procedure di cui agli art.633 c.p.c. e all'art. 14 D. Lgs. n.150/2011.

Si tratta del parere di congruità, cui la nuova legge sull'equo compenso attribuisce efficacia di titolo esecutivo. Nello specifico la suddetta disposizione stabilisce che "il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista, costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate" purché ricorrano due condizioni:

  1. se il titolo viene rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla L.241/1990;
  2. se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art.281 undecies c.p.c. entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

A parere del Consiglio la norma introduce un nuovo titolo esecutivo stragiudiziale di natura amministrativa oltre a quelli previsti dall'art. 474, comma 2, n.1 c.p.c. (che prevede tra i titoli esecutivi le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva). 

 Il titolo così formato soddisfa appieno i requisiti previsti dal codice di rito, ossia l'esistenza di diritto certo, liquido ed esigibile, senza che vi osti la natura stragiudiziale del titolo, atteso che per l'art.474 c.p.c. i titoli esecutivi sono anche stragiudiziali purché previsti dalla legge.

Tra l'altro la norma disciplina anche il possibile giudizio di opposizione, il quale:

Ne consegue che, una volta decorsi i quaranta giorni senza che la controparte debitrice abbia proposto opposizione al giudice competente, il titolo esecutivo può ritenersi validamente formato senza necessità di ulteriori adempimenti, e il creditore può, pertanto, procedere alle conseguenti azioni esecutive (CNF parere n. 18 del 31 maggio 2023).

In passato anche la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di esaminare il parere di congruità sottolineandone la duplice funzione, ossia

 Peraltro la stessa Cassazione ha affermato che

Oggi, grazie alle previsioni della nuova Legge sull'equo compenso i pareri di congruità, purché sussistano le condizioni succitate, costituiscono titolo esecutivo di natura amministrativa e legittimano l'avvio immediato dell'azione esecutiva con l'atto di precetto senza necessità di esperire il preventivo procedimento monitorio ex art. 633 e ss. c.p.c. o di avviare il giudizio di cui all'art. 14 del D. Lgs. 150/2011. Ciò con l'evidente vantaggio per il professionista di evitare la dispendiosa fase del procedimento monitorio (ndr).

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