Di Rosalia Ruggieri su Domenica, 27 Marzo 2022
Categoria: Avvocatura, Ordini e Professioni

Compensi legali: la decisione può esser impugnata sia con appello che con ricorso in Cassazione?

 Con l'ordinanza n. 9472 dello scorso 23 marzo in materia di compensi legali, la II sezione civile della Corte di Cassazione ha specificato come impugnare una pronuncia emessa ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011 in materia di compensi legali, riconoscendo la possibilità che la sentenza impugnata con l'appello sia impugnata con il ricorso per cassazione.

Si è difatti specificato che "una sentenza impugnata con l'appello può essere impugnata con il ricorso per cassazione alla duplice condizione che quest'ultimo venga proposto prima che sia intervenuta la declaratoria d'inammissibilità dell'atto d'appello preventivamente notificato ed entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di appello".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla domanda presentata da un legale ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., volta ad ottenere il compenso per le plurime attività professionali svolte quale difensore di tre assistiti.

Il Tribunale di Monza, pronunciando in composizione collegiale, con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011 e dell'art. 702 ter c.p.c., accoglieva parzialmente la domanda attorea, ritenendo fondate le eccezioni di prescrizione presuntiva sollevate dai convenuti in relazione ad alcuni dei crediti azionati dal professionista.

 Pronunciandosi sull'appello proposto dal legale, che evidenziava come l'ordinanza fosse appellabile per aver liquidato anche prestazioni stragiudiziali e prestazioni svolte nel giudizio penale, la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile l'impugnazione, sul presupposto che l'errore compiuto dal tribunale – che aveva trattato nelle forme di cui all'art. art. 14 del d.lgs. 150/2011 anche domande relative alla liquidazione di compensi per attività stragiudiziali o giudiziali in materia penale – doveva essere censurato mediante ricorso per cassazione, trattandosi comunque di impugnare un'ordinanza intitolata ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011.

Il legale proponeva, quindi, ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza di primo grado del Tribunale di Monza, sostenendo come il tribunale, al quale era stata richiesta una pronuncia ex art. 702 bis c.p.c., non avrebbe potuto emettere una ordinanza ex art. 14 del d.lgs. 150/2011, così rendendo l'ordinanza non impugnabile ma solo ricorribile per Cassazione

La Cassazione ricorda che in tema di impugnazioni, il principio di consumazione del relativo potere non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria d'inammissibilità dell'atto d'appello preventivamente notificato, possa essere proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, relativa ad un'opposizione agli atti esecutivi, contro la quale sia ammessa soltanto la ricorribilità per cassazione, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva, dovendo tale tempestività valutarsi, anche in caso di mancata notificazione della sentenza medesima, non in relazione al termine annuale, bensì in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale del provvedimento impugnato da parte dell'impugnante.

Ne deriva che una sentenza impugnata con l'appello può essere impugnata con il ricorso per cassazione alla duplice condizione che quest'ultimo venga proposto:

a) prima che sia intervenuta la declaratoria d'inammissibilità dell'atto d'appello preventivamente notificato;

b) entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di appello.

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Monza sia inammissibile per essere stato proposto dopo la pronuncia della sentenza della Corte di appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'avvocato contro tale ordinanza e, dunque, dopo la consumazione del potere d'impugnazione del ricorrente.

In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso avverso l'impugnata ordinanza del Tribunale di Monza, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale. 

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