Di Rosalia Ruggieri su Domenica, 17 Ottobre 2021
Categoria: Avvocatura, Ordini e Professioni

Compensi legali: dovuti anche per l’attività svolta nelle cause riunite

Con l'ordinanza n. 25500 dello scorso 21 settembre, la II sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di compensi legali dovuti al procuratore di una causa riunita ad altra affidata ad altri avvocati, ribadendo il diritto del legale di pretendere il compenso per le attività svolte, in esecuzione del mandato, nelle udienze successive alla riunione, avendo egli svolto attività procuratoria, sì da maturare il diritto agli onorari.

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla domanda presentata da un legale, volta ad ottenere il compenso per le prestazioni giudiziali prestate a favore di un cliente nell'ambito di un giudizio civile poi riunito con altro successivamente proposto.

Ottenuto il decreto ingiuntivo, il cliente proponeva opposizione, sostenendo di non aver conferito al legale alcun mandato per il secondo giudizio e che, quanto al primo procedimento, l'incarico si era esaurito al momento dell'assegnazione della causa a sentenza, sicché per l'attività successiva non competeva al professionista alcun compenso. 

Nel corso del giudizio di merito veniva riconosciuto al difensore l'importo di Euro 10.129,34, oltre accessori, sul presupposto che – sebbene l' avvocato avesse chiesto il compenso per il solo giudizio per il quale aveva ottenuto il mandato, e non anche per la causa riunita, sicché era da escludersi che la riunione dei giudizi avesse comportato un ampliamento dell'incarico professionale anche al giudizio riunito - cionondimeno la disposta riunione aveva implicato l'obbligo del legale di curare la causa fino a che egli non aveva rinunciato al mandato.

Conseguentemente, avendo il professionista svolto la sua attività procuratoria nelle udienze successive alla riunione, prendendo altresì parte ai mezzi di prova, la Corte di Appello di Lecce riteneva che il difensore aveva titolo agli onorari sia per la partecipazione alle udienze tenutesi dopo la riunione delle cause, sia per quelle nelle quali erano state assunte le prove. 

Il cliente proponeva, quindi, ricorso in Cassazione, deducendo l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, contestando alla Corte di non aver verificato se le attività svolta dal legale dopo la riunione dei giudizi riguardassero il giudizio per il quale era stato conferito il mandato o la causa riunita (in cui il patrocinio era stato affidato ad altri due difensori) e per non aver dato conto delle ragioni che giustificavano la liquidazione delle somme attribuite al difensore.

La Cassazione non condivide le doglianze sollevate dal ricorrente.

La Corte ricorda che in relazione agli onorari per la partecipazione alle udienze, il compenso è dovuto ai sensi della voce n. 16, della parte II della tabella allegata al D.M. n. 127/2004 , salvo che per le sole udienze di mero rinvio; in merito alle udienze di assunzione delle prove, per poter riconoscere gli onorari, non è sufficiente che il difensore prenda parte alle stesse, essendo necessario accertare se in concreto siano assunti mezzi istruttori.

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come anche dopo la riunione dei giudizi, il legale aveva titolo a pretendere il compenso per le attività svolte in esecuzione del mandato, avendo egli svolto - anche alle udienze successive alla riunione - attività procuratoria, sì da maturare il diritto agli onorari.

Alla luce di tanto, la Corte rigetta il motivo di ricorso. 

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