Di Rosalia Ruggieri su Domenica, 13 Febbraio 2022
Categoria: Avvocatura, Ordini e Professioni

Compensi legali, competenza: quando si applica il forum contractus?

Con l'ordinanza n. 567 dello scorso 11 gennaio vertente su un regolamento di competenza in materia di compensi legali, la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha specificato in quali casi trova applicazione il forum contractus previsto dall'art. 637, terzo comma c.p.c., nella parte in cui si stabilisce che gli avvocati possono proporre domanda di ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti.

Si è difatti specificato che "solo per i crediti legati alle attività dell'avvocato svolte sul presupposto dell'iscrizione all'albo si giustifica la facoltà per lo stesso di avvalersi di tale foro alternativo. L'attività resa dall'avvocato in altri contesti che non richiedano l'iscrizione all'albo, pur rimanendo attività professionale, è estranea alla ratio della previsione di cui all'art. 637, terzo comma c.p.c. e non ne può pertanto comportare l'applicazione".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dal ricorso presentato da un legale, volto ad ottenere il compenso per l'attività da lui svolta quale componente del "Comitato di esperti" istituito per la valutazione delle proposte progettuali presentate nell'ambito di un bando nazionale.

Il Tribunale di Catania concedeva il decreto ingiuntivo e successivamente rigettava l'opposizione avanzata dal MISE. 

La Corte d'appello di Catania, in accoglimento dell'appello proposto dal Ministero ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Catania in favore del Tribunale di Roma, osservando che l'art. 637, terzo comma c.p.c. – nella parte in cui prevede che gli avvocati possono proporre domanda di ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti – poteva essere applicato solo nel caso in cui la domanda monitoria avesse avuto ad oggetto l'onorario per prestazioni professionali rese dall'avvocato in favore del proprio cliente, e dunque nell'ambito di un'attività prettamente difensiva, di natura giudiziale ovvero stragiudiziale, laddove nel caso di specie l'attività che il legale era chiamato a svolgere non era affatto l'adempimento di un mandato difensivo e né il suo titolo professionale né la sua iscrizione al Consiglio dell'Ordine degli avvocati costituivano presupposto preferenziale per la nomina e lo svolgimento dell'incarico, formalmente affidato a soggetti esperti in campo tecnologico ovvero economico – finanziario.

L'avvocato proponeva quindi regolamento di competenza, deducendo l'errore compiuto dal collegio giudicante nel ritenere che l'attività da lui svolta in seno al predetto "comitato di esperti" non rientrasse nell'ambito della previsione della citata norma sulla competenza.

Secondo il legale, difatti, la sua partecipazione era richiesta e giustificata in ragione della specifica professionalità in campo giuridico.

La Cassazione non condivide la doglianza del ricorrente. 

La Corte ricorda che la competenza (per valore) del giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine al quale l'avvocato è iscritto, ai sensi dell' art. 637, comma 3, c.p.c., trova applicazione solo relativamente alla domanda d'ingiunzione proposta dall'avvocato per recuperare il credito all'onorario che vanti in conseguenza delle prestazioni professionali direttamente rese al "cliente" che abbia rappresentato e difeso in giudizio.

Il legislatore, con tale disposizione, ha voluto agevolare l'avvocato, per consentirgli di concentrare le cause, nei confronti dei clienti, nel luogo in cui ha stabilito il domicilio professionale, ovvero l'organizzazione della propria attività professionale, fissando la sede principale dei propri affari ed interessi; diversamente il professionista sarebbe costretto a seguire le cause relative al recupero dei crediti professionali in luogo diverso (o addirittura in luoghi diversi) da quello in cui egli abbia attualmente stabilito l'organizzazione della propria attività professionale.

Così intesa la ratio della disposizione normativa, la sentenza in commento evidenzia come solo per i crediti legati alle attività dell'avvocato svolte sul presupposto di tale iscrizione si giustifica la facoltà per lo stesso di avvalersi di tale foro alternativo.

Con specifico riferimento al caso di specie, la Cassazione specifica che la prestazione professionale per la quale il legale ha chiesto il compenso non rientra tipicamente tra le attività professionali nel senso sopra detto, né ha ad oggetto la quantificazione di un "onorario" per prestazioni professionali rese dall'avvocato in favore del proprio cliente: il Ministero dello Sviluppo Economico, difatti, non ha rilasciato al legale un mandato difensivo che presuppone l'iscrizione del professionista all'albo tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ma piuttosto ha formalmente affidato ad un gruppo di esperti in campo tecnologico, economico-finanziario, giuristi e non, l'incarico di valutare le proposte progettuali presentate nell'ambito di un bando nazionale.

In conclusione, la Corte rigetta il regolamento di competenza e dichiara la competenza del Tribunale di Roma, con condanna del ricorrente al pagamento, in favore del Ministero resistente, delle spese del giudizio. 

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