Di Rosalia Ruggieri su Venerdì, 05 Febbraio 2021
Categoria: Il meglio della Giurisprudenza 2021

Compensi legali, Cassazione: il rito speciale si applica anche se non si contesta il quantum

Con l'ordinanza n. 496 dello scorso 14 gennaio, la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha confermato l'applicabilità del rito di cui all'art. 14 del d.lgs. 150/2011 per le domande aventi ad oggetto il pagamento di compensi legali già definiti nella loro quantificazione, specificando che "l'art.  14 del d.lgs. 150/2011si applica a tutte le liti in cui si controverte dei compensi spettanti ai difensori, anche ove la domanda non abbia esclusivamente una finalità liquidatoria. Il procedimento speciale di cui al d.lgs. 150/2011, infatti, ricomprende sia le controversie ove si discuta del quantum della pretesa, sia le opposizioni ex art. 645 c.p.c., contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla proposizione di una domanda con cui un legale chiedeva al Tribunale di Catanzaro la condanna di un proprio cliente al pagamento dei compensi, oggetto di una specifica convenzione tra le parti, per la difesa svolta dinanzi al Tribunale e alla Corte di appello di Napoli.

Il Tribunale in applicazione dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011 – declinava la propria competenza in favore, rispettivamente, del tribunale e della Corte d'appello di Napoli, per essere questi gli uffici giudiziari ove si erano svolte le attività processuali. 

L'avvocato proponeva quindi regolamento di competenza, deducendo l'errore del tribunale nel qualificare la domanda, per aver ritenuto che il difensore avesse chiesto anche la quantificazione dei compensi, senza considerare che, con apposita convenzione, le parti avevano già determinato i criteri per quantificare il dovuto.

A tal fine il legale evidenziava come, essendo la richiesta di pagamento volta a dare esecuzione al contratto professionale, il processo era sottoposto al rito ordinario e la competenza territoriale andava regolata in base al luogo di residenza del creditore, trattandosi di credito liquido o agevolmente liquidabile con una mera operazione di calcolo, in applicazione dei criteri pattuiti.
La Cassazione non condivide la doglianza del ricorrente.

La Corte premette che l'art. 14 del d.lgs. 150/2011 si applica a tutte le liti in cui si controverte dei compensi spettanti ai difensori, anche ove la domanda non abbia esclusivamente una finalità liquidatoria.

Il procedimento speciale di cui al d.lgs. 150/2011, infatti, ricomprende sia le controversie ove si discuta del quantum della pretesa, sia le opposizioni ex art. 645 c.p.c., contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali. 

Ne deriva che la domanda del difensore può esser proposta o nelle forme del procedimento speciale ex art. 14, o in quelle del ricorso monitorio, avendo entrambe quale comune presupposto un credito professionale rimasto inadempiuto, anche se fondato su un accordo con cui le parti abbiano quantificato il compenso o stabilito preventivamente i criteri di calcolo per la liquidazione; resta, invece, preclusa la possibilità di introdurre un giudizio ordinario di cognizione o di instaurare un giudizio sommario di cognizione regolato dagli art. 702 bis e ss. c.p.c., anziché dalle norme speciali di cui al D.Lgs. n. 150/2011.

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come correttamente il Tribunale di Catanzaro adito abbia ritenuto che, al fine di regolare la competenza per la causa avente ad oggetto la domanda di liquidazione e pagamento delle spettanze del difensore, fosse irrilevante che le parti avessero preventivamente concordato i criteri di quantificazione, potendo e dovendo trovare applicazione il rito di cui all'art. 14 del d.lgs. 150/2011.

In conclusione, la Corte dichiara la competenza della Corte d'appello di Napoli, dinanzi alla quale rimette le parti, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità, con concessione di gg. 60 per la riassunzione. 

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