La Quinta Sezione Penale della Cassazione con sentenza n. 18462 del 3 maggio 2016, ha stabilito che commette il reato di violazione della corrispondenza, previsto dall´art. 616 CP, il coniuge che apre la posta indirizzata all´altro coniuge separato che non abita più nella casa familiare.
Nel caso di specie il coniuge che aveva lasciato la casa familiare a cui era indirizzata la posta, aveva preventivamente avvisato l´ex coniuge che la posta a lui indirizzata, si sarebbe dovuta recapitare al nuovo indirizzo.
Tale circostanza è servita ai giudici di merito per dichiarare l´inefficacia della scriminante dell´aver agito con il consenso dell´avente diritto.
Il procedimento logico giuridico seguito dalla Corte Territoriale che aveva confermato la sentenza di condanna del primo giudice, è stato avvalorato dai giudici della Corte Suprema che hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall´imputato.
Nel caso di specie il coniuge che aveva lasciato la casa familiare a cui era indirizzata la posta, aveva preventivamente avvisato l´ex coniuge che la posta a lui indirizzata, si sarebbe dovuta recapitare al nuovo indirizzo.
Tale circostanza è servita ai giudici di merito per dichiarare l´inefficacia della scriminante dell´aver agito con il consenso dell´avente diritto.
Il procedimento logico giuridico seguito dalla Corte Territoriale che aveva confermato la sentenza di condanna del primo giudice, è stato avvalorato dai giudici della Corte Suprema che hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall´imputato.
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