Di Redazione su Lunedì, 28 Novembre 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Commette reato di ricettazione chi acquista all´estero su eBay merce contraffatta

Lo ha stabilito la Corte Suprema con la sentenza n. 48017 emessa dalla Seconda Sezione Penale in data 14 novembre 2016.
I giudici della Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso proposto dalla difesa dell´imputato che aveva impugnato la sentenza emessa dalla Corte di Appello di conferma della sentenza di condanna del giudice di primo grado, hanno affermato il principio in base al quale, richiamato l´art. 6 comma 2 c.p., sebbene il contratto sotto gli aspetti civilistici, si sia concluso e perfezionato all´estero, il reato deve essere considerato commesso nello Stato italiano se risulta che una parte di azione della condotta sia stata realizzata in Italia.
Nel caso di specie l´imputato aveva, tramite il canale internet ed il portale eBay effettuato dall´Italia un ordinativo di acquisto di un numero rilevante di paia di scarpe di una nota marca contraffatte. Con tale decisione i giudici della Corte hanno respinto la tesi difensiva su cui si fondava l´impugnazione in base alla quale era stata eccepita l´improcedibilità dell´azione, sia per mancanza della richiesta del Ministero della Giustizia, necessaria ai sensi dell´art. 9 c.p. per i reati commessi all´Estero, che per mancanza della proposizione della querela da parte della persona offesa. I giudici invece hanno respinto tale tesi sostenendo che poiché parte dell´azione si era materializzata in Italia, non si rendeva necessaria né la richiesta del Ministro nè la querela.
Alla luce del disposto dell´art. 6 c.p., è sufficiente quindi che nel territorio italiano si sia realizzata una parte, anche minima, dell´azione o dell´omissione della condotta anche se priva dei requisiti di idoneità e di univocità richiesti per il tentativo (v., tra le tante: Cass. pen., Sez. 6, 10/02/2014, n. 6151, L., in Ced Cass. 258634).
Per tali ragioni la Corte ha rigettato il ricorso proposto con la condanna del ricorrente alle spese processuali.
Segue allegata sentenza

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