Di Redazione su Martedì, 10 Gennaio 2017
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Commette esercizio abusivo della professione l´avvocato radiato dall´albo che fa firmare i propri atti ad altro collega abilitato.

I Giudici della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione , con la sentenza n. 52888 del 14 dicembre 2016, hanno stabilito che commette il reato di esercizio abusivo della professione, l´avvocato che radiato dall´albo, faccia sottoscrivere ad un collega abilitato gli atti processuali dallo stesso redatti.
La difesa dell´imputato aveva proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la sentenza di condanna a carico dell´imputato chiamato a rispondere del reato di esercizio abusivo della professione.
All´imputato veniva contestato che, nonostante l´avvenuta radiazione dall´albo, lo stesso continuava ad esercitare la professione, ricevendo un cliente per il quale assumeva l´ incarico professionale, redigendo l´atto processuale per il ricorso di un divorzio che poi formalmente faceva sottoscrivere ad un collega abilitato.
I motivi del ricorso sul punto si fondavano sulla tesi secondo cui, si escludeva che l´attività accertata e svolta dall´imputato, potesse essere ricondotta nel paradigma dell´art. 348 c.p. Infatti secondo la difesa del ricorrente, la sentenza impugnata in maniera errata avrebbe ricompreso nella attività riservata agli avvocati abilitati anche l´attività prodromica a quella di natura giudiziale ed in maniera errata avrebbe ritenuto continuativa l´attività svolta dall´imputato, in presenza di un unico episodio che ha riguardato una sola questione.
I Giudici della Sesta Sezione della Corte hanno ritenuto del tutto infondati i motivi del ricorso, infatti i giudici di merito hanno avuto modo di accertare che l´imputato, oltre ad essersi occupato di attività stragiudiziali nella cura della pratica di divorzio oggetto del procedimento penale de quo, aveva predisposto entrambi i ricorsi, presentati poi in giudizio dal legale formalmente investito della rappresentanza. I giudici di merito avevano accertato che l´attività svolta dall´imputato non è stata quindi di mera consulenza, ma di effettiva predisposizione di un atto riservato alla professione forense.
Secondo i giudici di legittimitàva affermato il principio in base al quale " costituisce esercizio abusivo della professione legale lo svolgimento dell´attività riservata al professionista iscritto nell´albo degli avvocati, anche nel caso in cui l´agente, come nel caso in esame, abbia adottato lo stratagemma di far firmare l´atto tipico, da lui predisposto, da un legale abilitato"
Per tale motivazione e per le ragioni spiegate nella sopra citata sentenza per contestare gli altri motivi del ricorso, i Giudici della Corte hanno rigettato l´impugnazione proposta e condannato alle spese processuali il ricorrente.
Segue sintesi sentenza

Documenti allegati
Dimensione: 43,67 KB