Deve necessariamente tenersi conto, nella determinazione dell´assegno divorzile in favore dell´ex coniuge, di tutte le circostanze di fatto sopravvenute alla pronuncia relativa all´assegno.
Ciò è stato ribadito dai dupremi Giudici di Cassazione, sezione I Civile, con Sentenza n. 2043 del 2018, con la quale è stato espresso e confermato il principio in base al quale l´assegno divorzile ha esclusivamente una funzione assistenzialistica, ossia quella di garantire all´ex coniuge di portare avanti un´esistenza libera e dignitosa, e non certo quella di mantenere allo stesso necessariamente il tenore di vita del quale aveva goduto in corso di matrimonio.
In questa prospettiva sono vari i fattori incidenti sull´an e sul quantum del detto assegno, e, comunque, non è possibile nella loro determinazione prescindere dalla situazione economica del beneficiario.
Ciò detto nei casi, come quello in esame, nei quali, successivamente alla determinazione dell´assegno siano sopraggiunti fatti determinanti, quali un depauperamento di uno degli ex ed un miglioramento delle condizioni economiche dell´altro ex (nella fattispecie beneficiaria dell´assegno), deve essere rivalutata l´opportunità del riconoscimento del detto assegno e comunque la sua quantificazione.
Nel caso de quo sia il Tribunale in primo grado che la Corte d´Appello, in sede di reclamo, erano giunti alla conclusione di dover, comunque, ridurre l´ammontare del detto assegno.
Tale orientamento viene condiviso anche dai giudici di Piazza Cavour che, chiamati a dirimere la vexata quaestio, aderendo all´attuale e pressochè univoco orientamento in materia di assegno divorzile, precisano come ai fini dell´ammissibilità dell´assegno non abbia alcun valore il riferimento al tenore di vita pregresso, dovendosi piuttosto contestualizzare la detta determinazione, avendo quale parametro di riferimento l´indipendenza, autosufficienza ed autodeterminazione economica del coniuge beneficiario.
Tale autosufficienza economica è desumibile da vari fattori etorogenei quali il possesso di redditi di qualsivoglia natura o ancora la disponibilità di un immobile dove vivere o addirittura la capacità e possibilità effettiva di produrre reddito.
Ciò detto, riscontrata nel caso di specie l´autosufficienza economica dell´ex moglie beneficiaria dell´assegno sarà il Giudice del rinvio - conclude la Cassazione - a determinare se procedere alla totale eliminazione dell´assegno o ad una sua riduzione.
La Corte accoglie dunque il ricorso cassando con rinvio l´impugnato provvedimento.
Si allega Sentenza.
Alessandra Garozzo
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