Di Redazione su Martedì, 12 Marzo 2019
Categoria: Leggi dello Stato

Codice della crisi e dell'insolvenza, ecco com'è cambiato il Codice Civile

Il Decreto Lgs.12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", pubblicato nella GU Serie Generale n.38 del 14-02-2019 - Suppl. Ordinario n. 6, ha apportato rilevanti modifiche ed addenda al codice civile. Riteniamo opportuno, a beneficio degli Avvocati e di quanti, in generale, si occupano della materia, riportare l'elenco di tutte le innovazioni, indotti dagli articoli dal 375 al 384 della lex supervenies sui seguenti articoli: 2086, 2119, 2257, 2288, 2308, 2380-bis, 2409-novies, 2467, 2475, 2476, 2477, 2484, 2486, 2497. Nel mentre, è stato abrogato l'articolo 2221 che stabilisce l'assoggettamento degli imprenditori commerciali alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, in caso d'insolvenza (art. 384).

1) All'articolo 2086 viene modificata la rubrica da "Direzione e gerarchia nell'impresa" a "Gestione dell'impresa" e, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale" (art. 375).

2) Modificato anche il comma 2 dell'articolo 2119 che adesso dispone: -che non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa; - che gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell'insolvenza, con conseguente rinvio alla disciplina contenuta nel nuovo codice (art. 376).

3) Modificati gli articoli 2257, 2380-bis, 2409-novies, 2475 e 2475, estesi a tutti i tipi di società gli obblighi previsti dall'art. 2086, comma 2, in forza del quale l'imprenditore, che operi in forma individuale, societaria o in qualunque altra veste, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale (art. 377).

4) In ordine allaresponsabilità degli amministratori, l'art. 378 stabilisce: a) all' articolo 2476, dopo il quinto comma, l'aggiunta del seguente: "Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi." b) all' articolo 2486, dopo il secondo comma, l'aggiunta del seguente: "Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura".

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5) L'articolo 380 aggiunge, all'articolo 2484, una nuova causa di scioglimento delle società di capitali: il numero 7-bis, in forza del quale costituisce causa di scioglimento della società per azioni, della società in accomandita per azioni e della società a responsabilità limitata anche "l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata".

6) Un intervento anche sulle società cooperative che svolgono attività commerciali: a) sostituito il secondo periodo del comma 1 dell' art. 2545-terdecies, prevedendo che le stesse sono soggette a liquidazione giudiziale; b) sostituito il primo periodo del comma 1 dell' art. 2545-septiesdecies (in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarità riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare la nomina del collegio o del commissario per la composizione assistita della crisi stessa o l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell'insolvenza (art. 381).

7) Prevista dal 15 agosto 2020 - l'abrogazione dell'art. 2221 c.c., che stabilisce che "Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso di insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali".

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Fonte:
https://www.tuttocamere.it