Fonti: https://www.consiglionazionaleforense.it/
La L. n. 247/2012 consente all'avvocato di farsi sostituire da un praticante abilitato, conferendogli delega scritta (art. 14, comma 2). Il successivo art. 41, comma 12, in tema di patrocinio sostitutivo, consente al praticante, nel periodo di svolgimento del tirocinio, di esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, davanti agli uffici giudiziari specificamente indicati dalla legge (senza limiti di valore davanti al Tribunale civile), per una durata di cinque anni.
Ambito di applicazione. L'attività del praticante può essere esercitata in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore (art.41 cit.).
Che accadrebbe se il praticante dovesse svolgere l'attività oltre i limiti del patrocinio sostitutivo? Il Consiglio Nazionale Forense ha avuto modo di rispondere a questo quesito nell'esame di un caso in cui il praticante ha sostituito il proprio dominus in una udienza dinanzi al TAR su delega scritta del dominus stesso. In quell'occasione il Consiglio ha affermato che sul piano deontologico non sussiste responsabilità e non può essere sanzionato disciplinarmente, il praticante avvocato che, indotto in errore dalle indicazioni del proprio dominus, abbia sostituito quest'ultimo all'udienza di un processo che esorbiti i limiti di competenza dettati dalla legge in tema di patrocinio sostitutivo, ove si accerti l'assenza dell'elemento psicologico.
Infatti, nel caso di specie il Consiglio ha rilevato l'insussistenza dell'elemento psicologico della condotta del praticante il quale non ha svolto alcuna difesa propria della parte, ma si è limitato a presenziare in sostituzione del suo dominus all'udienza di merito innanzi al TAR, in forza di delega scritta da parte del suo dominus, nei confronti del quale non poteva non nutrire profonda ed illimitata fiducia e stima non solo personale, ma soprattutto professionale per essere il suo "maestro" (CNF, sentenza n. 201 del 28 ottobre 2022).
Durata dell'abilitazione. L'abilitazione al patrocinio sostitutivo può essere richiesta dal praticante, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro e può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.
Durata massima del patrocinio sostitutivo. Il Consiglio Nazionale Forense ha precisato che dopo l'entrata in vigore della nuova legge professionale
- il praticante iscritto non può richiedere il certificato di compiuta pratica "trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica", ma l'iscrizione può permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;
- a seguito del rilascio del certificato di compiuta pratica, il COA deve avviare il procedimento di cancellazione salvo che il praticante sia abilitato al patrocinio sostitutivo e non sia ancora decorso il quinquennio di cui all'articolo 41, comma 12: in questo caso, infatti, l'iscrizione permane fino al decorso del quinquennio;
- qualora il praticante non abbia richiesto il certificato di compiuta pratica entro i sei anni di cui all'articolo 17, comma 10, lett. b), la norma prescrive che detto certificato non possa più essere rilasciato: pertanto, ove intenda ottenere un certificato di compiuta pratica l'interessato debba svolgere integralmente un nuovo periodo di tirocinio, con tutto ciò che ne consegue anche in relazione alla possibilità essere abilitato al patrocinio sostitutivo CNF, parere n. 28 del 12 giugno 2024).
- l'art.41, comma 12 L. n. 247/12 delimita gli ambiti in cui è possibile esercitare il patrocinio sostitutivo, prevedendo che in materia penale il patrocinio sostitutivo possa essere esercitato "nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore";
- secondo la giurisprudenza di legittimità "le norme che abilitano il praticante avvocato ad esercitare in alcune materie lo ius postulandi sono norme di stretta interpretazione in quanto derogano ai principi generali che collegano tale potere all'esito della regolare iscrizione all'albo degli avvocati" e che, pertanto, la costituzione del praticante al di fuori di tali limiti è "affetta da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, riguardando la violazione di norme di ordine pubblico, attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale" (Corte di cassazione sentenza n. 224/2023). Ne discende l'impossibilità di estendere in via interpretativa gli ambiti in cui è possibile esercitare il patrocinio sostitutivo (CNF, parere n. 15 del 31 maggio 2023).