Di Anna Sblendorio su Sabato, 31 Dicembre 2022
Categoria: Deontologia Forense 2019-2021

CNF e omesso esame su un fatto decisivo per la decisione

Con sentenza n.37406/2022 del 21/12/2022 le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che il mancato esame da parte del CNF del provvedimento di archiviazione dell'ipotesi di violazione della norma sul divieto di conflitto di interessi costituisce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Analizziamo la vicenda sottoposta alla Suprema Corte.

I fatti di causa

Un avvocato ha subito procedimento disciplinare, per vari capi di incolpazione, tra cui in particolare l'avere, in qualità di amministratore di una Comunione,

  1. dato mandato a se stesso per proporre sei diverse azioni processuali, con evidente pericolo di conflitto di interesse con la parte rappresentata e pericolo di interferenze con lo svolgimento del suo incarico di amministratore della Comunione,
  2. affidato a se stesso sia l'incarico professionale di chiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo nei confronti di una società sua ex cliente prima che fossero trascorsi due anni dalla cessazione del rapporto, sia l'incarico professionale di intervenire, al fine di recuperare il credito portato nel decreto ingiuntivo, nel procedimento di esecuzione a carico della stessa società, difesa dai suoi colleghi ed associati di studio, in palese conflitto di interesse.

Ritenuti sussistenti le violazioni di questi due capi di incolpazione il CDD ha applicato all'avvocato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi otto.

Proposta impugnazione da parte dell'avvocato, il Consiglio Nazionale Forense ha accolto il ricorso ed ha riformato la sanzione irrogata dal CDD, applicando all'avvocato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per due mesi per la violazione di cui al capo di incolpazione n.2). 

 Avverso la sentenza del CNF, l'avvocato ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione per violazione e/o falsa applicazione

La decisione delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite hanno esaminato i motivi di ricorso. In particolare il ricorrente ha lamentato che "il CNF non abbia tenuto in nessun conto (con conseguente vizio logico e mancanza di motivazione) il provvedimento di archiviazione dell'ipotesi di violazione della norma sul divieto di conflitto di interessi a carico dei Colleghi associati". Secondo il ricorrente, infatti, la violazione del succitato art.24 sarebbe venuta meno a seguito dell'archiviazione della notizia di illecito disciplinare a carico dei suoi colleghi di studio.

Il ricorrente ha sottolineato che questa archiviazione avrebbe fatto automaticamente venir meno qualsiasi potenziale ipotesi di conflitto di interessi ex art. 24 a suo carico e che la sanzione avrebbe dovuto essere calcolata a partire dalla meno grave sanzione edittale dell'art. 68, comma 1, (ossia la sospensione da due a sei mesi), con la conseguenza che la sanzione attenuata da applicare al caso in esame sarebbe quella della censura

Per contro il CNF, pur avendo accolto la sua richiesta di considerare violato soltanto l'art. 68 cit., nel determinare la sanzione, avrebbe poi considerato violato anche l'art. 24 cit., aggravando in tal modo la sanzione da applicare al caso in esame, senza fornire «alcuna (corretta) motivazione della sua scelta».  

Sul punto la Suprema Corte ha evidenziato che laddove il ricorrente ha lamentato che il CNF non ha tenuto in nessun conto il provvedimento di archiviazione dell'ipotesi di violazione della norma sul divieto di conflitto di interessi a carico dei Colleghi associati, ha sostanzialmente denunciato l'omesso esame, da parte del CNF, circa il fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dall'intervenuta archiviazione del procedimento disciplinare a carico dei suoi colleghi avvocati.

I giudici di legittimità hanno, quindi, constatato che

  1. l'archiviazione risulta essere stata dedotta nel ricorso dinanzi al CNF, nel quale è stato anche fatto riferimento alla relativa documentazione prodotta in quella sede avverso la decisione del CDD;
  2. nella decisione del CNF, impugnata in sede di legittimità, all'archiviazione non si fa alcun cenno, nonostante si tratti di un fatto decisivo nel caso di specie, anche per la determinazione in concreto della sanzione.

Alla luce di queste argomentazioni le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso, cassato la sentenza in relazione al motivo accolto e conseguentemente hanno rinviato la causa al CFN, in diversa composizione, per un nuovo esame.

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