Di Redazione su Mercoledì, 02 Marzo 2016
Categoria: Istituzioni

Congedi parentali post Job Act, ecco le regole per i dipendenti pubblici

Con propria Circolare 23/2/2016 n. 40, con oggetto "Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell’art.1, commi 8 e 9 della legge delega 10 dicembre 2014 n.183 (Jobs Act): fruizione del congedo parentale ad ore dei lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici; ulteriori precisazioni circolare 81/2015", l´INPS ha fornito indicazioni relative alla valorizzazione in denuncia dei congedi parentali con contribuzione figurativa ai fini pensionistici a carico dell’Istituto per le aziende e le amministrazioni pubbliche iscritte alla Gestione Dipendenti Pubblici.
Nella Circolare, si premette che il decreto legislativo 15 giugno 2015 n.80, in attuazione dell’art.1, commi 8 e 9 della legge delega 24 dicembre 2014 n.183, ha apportato una serie di modifiche, in via sperimentale per il solo anno 2015, al Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, modificando, tra l’altro, i limiti temporali di utilizzo del congedo parentale e del prolungamento dello stesso per i figli con disabilità in situazione di gravità, nonché i limiti temporali dei periodi indennizzabili a prescindere dalle condizioni reddituali.
Il successivo D. Lgs. n.148/2015, in vigore dal 24/09/2015 con lo stanziamento dei fondi necessari al mantenimento delle misure introdotte dal d. lgs n.80/2015, ha confermato la struttura delle misure per il sostegno della maternità anche per gli anni successivi al 2015.
L’art.7 del d. lgs. n.80/2015 è intervenuto, come già chiarito nelle circolari n.139 del 17/07/2015 e n.152 del 18/08/2015 in materia di congedo parentale fruito su base oraria, aggiungendo il comma 1-ter all´art. 32 del d. lgs. 151/2001, e pertanto una disciplina legislativa applicabile in caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria. La disposizione in esame consente a ciascun genitore di scegliere tra la fruizione del congedo in modalità giornaliera e quella oraria.
La fruizione su base oraria è, secondo il comma 1-ter dell’art. 32, consentita in misura pari alla meta dell´orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. E’ esclusa inoltre, la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al decreto legislativo n. 151/2001.
Le disposizioni del comma 1-ter sono applicabili anche ai lavoratori dipendenti pubblici o privati iscritti ai fondi esclusivi dell’AGO della Gestione dipendenti pubblici, ferme restando le disposizioni specifiche previste dai rispettivi quadri normativi di riferimento.
1-Amministrazioni Pubbliche di cui all’art.1, comma 2 del d.lgs. 165/2001 e enti con obbligo di iscrizione del personale con rapporto di lavoro dipendente alla Gestione Pubblica.
La norma fondamentale nell´ordinamento, ai fini dell’individuazione del datore di lavoro pubblico, è l´articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull´ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come già precisato nella circolare n.81/2015. Oltre alle amministrazioni pubbliche individuate dal citato art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, le indicazioni contenute nel presente punto 1 sono applicabili, in linea generale, anche agli enti pubblici o agli organismi obbligati ad iscrivere i lavoratori dipendenti alle casse o ai fondi della gestione dipendenti pubblici.
Le disposizioni contenute nel comma 1-ter del d. lgs. 151/2001 non si applicano, per espressa previsione legislativa al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.
Sono, pertanto, esclusi dalla disciplina del congedo parentale di cui al comma 1-ter dell’art.32 del d. lgs. 151/2001 il personale delle Forze armate, dell´Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) nonché il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al limite dei sei mesi ovvero per i periodi fruiti tra i 6 anni e gli otto anni di vita del bambino (o dell’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), le amministrazioni pubbliche sono tenute a corrispondere la retribuzione di cui sopra a condizione che il reddito individuale dei genitori richiedenti sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
I periodi di congedo fruiti tra gli otto e i dodici anni non danno diritto ad alcuna retribuzione.
Per effetto del combinato disposto degli articoli 35, 34 e 32 del d. lgs. n.151/2001 e dei nuovi limiti temporali introdotti dalla riforma, la fruizione del congedo parentale fra il 25/06/2015 e il 31/12/2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in famiglia, fatto salvo in questo ultimo caso, il limite del raggiungimento della maggiore età da parte del minore.
La Circolare riporta quindi le indicazioni per la valorizzazione delle denunce contributive dei periodi di congedo parentale ad ore.
2-Datori di lavoro con obbligo di versamento delle contribuzioni minori di cui al comma 2, dell’art. 20, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
La Circolare riprende quanto già evidenziato dall´INPS nella precedente circolare n.81/2015, secondo cui le Aziende e gli Enti di cui all´articolo 20, comma 2, del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, hanno l’obbligo di versare le contribuzioni minori relative alla maternità e alla malattia, ed indica le modalità di valorizzazione delle denunce per la gestione pubblica per gli eventi che danno diritto all´accredito figurativo ai fini pensionistici.
In allegato la Circolare INPS