Di Redazione su Giovedì, 05 Maggio 2016
Categoria: Istituzioni

Circolare Entrate su evasione: quanto occorre sapere su adempimento spontaneo e termini

Con Circolare n. 16/E del 28 aprile 2016, l´Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento - ha fornito indirizzi operativi in merito alle azioni di contrasto dell´evasione fiscale per l´anno in corso.
Sottolineata la centralità della questione e ricostruito il quadro ordinamentale, nella Circolare sono state fornite indicazioni riguardo i seguenti punti:
1. svolgimento della ordinaria attività di prevenzione e contrasto, ivi inclusa la gestione delle richieste di voluntary disclosure ed il presidio del territorio;
2. coordinamento con altri enti;
3. contrasto ai fenomeni di frode ed agli illeciti fiscali internazionali;
4. implementazione dell´adempimento spontaneo;
5. attuazione del programma di cooperative compliance;
6. attuazione dei nuovi accordi di ruling internazionale e gestione delle richieste di patent box.
Pubblichiamo la Circolare nel suo testo integrale, soffermandoci in particolare sul punto 4), di immediato interesse per i Professionisti del settore.
In linea con le indicazioni dell´OCSE di rivedere le relazioni tra l´Amministrazione fiscale e i contribuenti, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha introdotto alcune disposizioni, contenute nell´art. 1, commi 634 e seguenti, che consentono all´Agenzia, anche mediante l´utilizzo di nuove tecnologie e strumenti telematici, di mettere a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli elementi e le informazioni di cui è in possesso e che lo riguardano, al fine di stimolare l´assolvimento degli obblighi tributari e favorire l´emersione spontanea delle basi imponibili.
Tanto premesso, l´Agenzia annuncia che nel corrente anno saranno trasmesse, prediligendo l´utilizzo della PEC e, in via residuale, della posta ordinaria, differenziate tipologie di comunicazioni nei confronti dei seguenti contribuenti:
-soggetti passivi IVA che nel corso del periodo d´imposta 2011 risulterebbero aver percepito, in qualità di "esercenti", ma non dichiarato, somme raccolte per mezzo degli apparecchi che distribuiscono vincite in denaro di cui al comma 6 dell´articolo 110 del TULPS 11 (slot machine);
-soggetti passivi IVA che, dal confronto con le somme certificate dai propri sostituti d´imposta nel modello 770 Semplificato, risulterebbero aver omesso, in tutto o in parte, di dichiarare i compensi percepiti per il periodo d´imposta 2012;
-soggetti passivi IVA che presentano anomalie derivanti dall´incrocio dei dati dichiarati nel 2013 e quelli acquisiti dall´Agenzia delle entrate ai sensi dell´articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni (c.d. spesometro).
Ulteriori comunicazioni verranno trasmesse:
-entro il primo semestre 2016, nei confronti dei soggetti passivi IVA per i quali emergeranno particolari anomalie nel triennio 2012, 2013 e 2014 sulla base dei dati rilevanti ai fini dell´applicazione degli studi di settore;
-entro il secondo semestre 2016, nei confronti dei soggetti passivi IVA per i quali, dal confronto dei dati relativi alla presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA relativa al periodo d´imposta 2015 con quelli relativi alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA riferita al medesimo periodo d´imposta, risulterebbe o la mancata presentazione della dichiarazione ai fini IVA o la presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro IVA.
Il confronto tra contribuente e Agenzia, dopo la ricezione della comunicazione, sarà agevolato dalla messa a disposizione sul cassetto fiscale dei documenti utili a chiarire nel dettaglio gli elementi di anomalia riscontrati in fase di analisi del patrimonio informativo presente in Anagrafe Tributaria; al contempo, il contribuente – anche mediante l´ausilio di un intermediario – potrà veicolare, sempre tramite strumenti telematici (es. canale CIVIS), elementi informativi o documentazione valida per chiarire la sua posizione.
La mancata risposta da parte del contribuente, invece, sia in termini di mancato ravvedimento operoso che di mancata comunicazione all´Agenzia di elementi utili a giustificare l´anomalia segnalata, costituirà elemento di valutazione per l´inserimento della posizione nei piani annuali di controllo.
Inoltre, sarà sperimentato l´invio di una comunicazione unica a persone fisiche e imprese individuali, per le quali nel corso dell´anno 2012 siano emerse una o più anomalie dichiarative in merito a più criteri, quali: redditi da locazione immobiliare, redditi di lavoro dipendente, redditi derivanti dagli assegni divorzili, quote di plusvalenze non dichiarate relativi ai beni
patrimoniali relativi all´impresa, redditi di partecipazione, redditi di capitale e redditi diversi. I primi tre dei suddetti criteri sono utilizzati già da tempo per effettuare controlli parziali automatizzati ai sensi dell´art. 41 bis del d.P.R. 23 settembre 1973, n. 600; l´obiettivo è quello di includere progressivamente anche gli altri criteri tra i controlli automatizzati.
In tal modo, una volta riscontrato l´esito di un infruttuoso confronto con il contribuente o in caso di sua mancata risposta, si potranno effettuare accertamenti automatizzati, incrementando così in modo consistente il numero di posizioni controllate ed accorciando il tempo trascorso tra l´anno di imposta controllato e la notifica dell´avviso di accertamento.
Nell´ottica di ridurre nel tempo le forme di comunicazione riferite ad anomalie dichiarative riscontrate su annualità pregresse ed incrementare forme di collaborazione e confronto dinamico con i contribuenti prima della presentazione della dichiarazione, il legislatore ha emanato – tra gli altri – il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, attuativo dell´articolo 9 della legge
di delega fiscale.
Tale decreto prevede la possibilità per i soggetti passivi IVA di scegliere tra il mantenimento di alcuni attuali adempimenti comunicativi all´Agenzia delle entrate e la trasmissione telematica – sempre all´Agenzia – delle fatture (emesse e ricevute) e dei dati dei corrispettivi (ove il soggetto realizzi operazioni IVA anche con soggetti privati) riguardanti le operazioni rilevanti ai fini IVA. Con specifico riguardo alla trasmissione dei dati delle fatture, il decreto incentiva le imprese e i professionisti ad adottare processi di fatturazione elettronica poiché, mediante questi ultimi, coloro che sceglieranno il regime opzionale saranno facilitati nella fase di invio dei dati all´Agenzia.
Al tal fine, come previsto dal citato decreto legislativo, l´Agenzia metterà a disposizione dei contribuenti, a partire dal 1° luglio 2016, servizi gratuiti per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche ed implementerà, entro il 1° gennaio 2017, le funzionalità del Sistema di Interscambio, oggi utilizzato per lo scambio delle fatture elettroniche verso le PA, per veicolare anche le fatture elettroniche tra privati, consentendo – al contempo – di adempiere alla trasmissione telematica dei dati delle medesime fatture.
In allegato: Circolare