Lo ha deciso il Consiglio di Stato, III Sezione, con Sentenza n. 2210/2016, pronunciandosi sul ricorso del Movimento 5 Stelle sulla questione riguardante una presunta incandidabilità di Beppe Sala, il candidato sindaco del centrosinistra alle prossime amministrative milanesi.
Il ricorso in primo grado, proposto innanzi il T.A.R. Milano, era stato già dichiarato inammissibile, in quanto semmai, ad avviso di quel giudice, si sarebbe potuto discutere di ineleggibilità, con devoluzione della controversia, per ragioni di giurisdizione, al Giudice Ordinario, mentre il ricorso era stato proposto innanzi a quello amministrativo.
Aveva aggiunto il T.A.R. che una tale questione avrebbe potuto essere sollevata innanzi il Giudice Ordinario una volta avvenuta la proclamazione degli eletti.
Tesi, questa, sposata anche dal Consiglio di Stato, sia pure con una motivazione parzialmente diversa. Richiamando propri precedenti, il Consiglio di Stato, con la SEntenza che si allega nel suo testo integrale, ha confermato la inammissibilità del ricorso del Movimento 5 Stelle, secondo il quale Sala sarebbe stato ineleggibile perché alle sue dimissioni da commissario Expo non avrebbe fatto seguito un atto formale del governo.
Sentenza allegata
Il ricorso in primo grado, proposto innanzi il T.A.R. Milano, era stato già dichiarato inammissibile, in quanto semmai, ad avviso di quel giudice, si sarebbe potuto discutere di ineleggibilità, con devoluzione della controversia, per ragioni di giurisdizione, al Giudice Ordinario, mentre il ricorso era stato proposto innanzi a quello amministrativo.
Aveva aggiunto il T.A.R. che una tale questione avrebbe potuto essere sollevata innanzi il Giudice Ordinario una volta avvenuta la proclamazione degli eletti.
Tesi, questa, sposata anche dal Consiglio di Stato, sia pure con una motivazione parzialmente diversa. Richiamando propri precedenti, il Consiglio di Stato, con la SEntenza che si allega nel suo testo integrale, ha confermato la inammissibilità del ricorso del Movimento 5 Stelle, secondo il quale Sala sarebbe stato ineleggibile perché alle sue dimissioni da commissario Expo non avrebbe fatto seguito un atto formale del governo.
Sentenza allegata
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