Di Redazione su Sabato, 31 Dicembre 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Lavoro

Chi ha diritto a reversibilità della pensione di invalidità ? Cassazione indica criteri

Sul quesito di particolare interesse si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, sez. VI Civile, con ordinanza n. 26181 del 2016, depositata il 19 dicembre.
In tal senso il Supremo Collegio ha precisato che nel caso di morte del titolare di pensione di invalidità, la pensione di reversibilità spetta sempre e comunque al coniuge e ai figli minorenni.
Per quello che, invece, riguarda i figli maggiorenni la pensione suddetta spetta solo nel caso in cui gli stessi siano concretamente riconosciuti inabili al lavoro ed erano già a carico del " de cuius" al momento del suo decesso .

Antefatto

Nel caso in questione, l´attore agiva per vedersi riconosciuto il diritto alla reversibilità della pensione di inabilità goduta dalla madre convivente deceduta, diritto negato dall´INPS, in prima battuta, per insussistenza del requisito dello stato di inabilità. La domanda dell´attore veniva accolta dai Giudici di prime cure.
Da ciò derivava la proposizione, da parte dell´Inps dell´appello, nonché, a fronte dell´ulteriore diniego della Corte, la proposizione di ricorso in Cassazione.
Motivi della decisione
I Supremi Giudici basano la propria decisione sull´assunto che in caso di morte del titolare di pensione di invalidità, la pensione di reversibilità spetta al coniuge e ai figli minorenni, mentre ai figli superstiti maggiorenni spetta soltanto se essi siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest´ultimo; l´inabilità al lavoro rappresenta, pertanto, un presupposto del diritto alla pensione di reversibilità del figlio maggiorenne e, quindi, un elemento costitutivo dell´azione diretta ad ottenerne il riconoscimento, con la conseguenza che la sussistenza di esso deve essere accertata anche d´ufficio dal giudice.
Non essendo di fatto avvenuta tale specifica verifica, la causa è stata rinviata alla stessa Corte d´appello, in diversa composizione, per provvedersi al nuovo esame della questione.
Ordinanza allegata





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