Di Redazione su Venerdì, 26 Febbraio 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Reato esercizio di attività di gioco e scommesse per conto di Bookmaker straniero se manca autorizzazione di polizia.

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 6709 ud. 19/01/2016, ha espresso l’orientamento secondo cui la regolarizzazione delle attività di gioco e raccolta di scommesse introdotta in Italia con la legge n. 190 del 2014, prorogata dalla legge n. 208 del 2015, non contrasta con il principio di libertà eurocomunitarie di stabilimento e di prestazione di servizi e quindi con gli artt. 49 e 56 del TFUE.
Pertanto chi non è in possesso dell’apposita licenza di polizia di cui all´art. 88 del TUPS, ancorchè agisca nel territorio italiano come intermediario delegato di una società straniera munita di titolo autorizzatorio rilasciato dalle autorità del suo paese, dovrà rispondere del reato previsto dall´art 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.