I giudici della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8182 del 20 febbraio 2018, hanno stabilito che, in tema di estinzione del reato in applicazione dell´art. 162 ter cp, se la condotta riparatoria, consiste in un risarcimento del danno tramite con assegno, la stessa si deve intendere materializzata dopo che detto assegno sia stato incassato.
Era accaduto che la sentenza del Tribunale di Matera, quale giudice di appello, aveva confermato la condanna dell´imputato per il reato di cui all´art. 612 c.p. pronunciata dal Giudice di Pace.
Avverso tale decisione l´imputato proponevaricorso per cassazione per una serie di motivi, che in questa sede non analizzeremo, in quanto ci occuperemo solo di un profilo specifico attinente alla operatività della causa di estinzione prevista dall´art. 162 ter cp.
Come è noto la disposizione citata, è stata introdotta nel codice penale con la c.d. riforma Orlando (L. 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3 agosto del 2017). La nuova causa di estinzione di reato come conseguenza della condotta riparatoria del suo autore, in forza del comma 2 del citato art. 162-ter si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge. La norma transitoria non contiene alcuna limitazione di operatività ai gradi di merito del giudizio, conseguentemente può operare anche per i giudizi che si trovino all´esame dei giudici di legittimità.
Proprio nel corso dell´udienza avanti la Corte di Cassazione, la difesa del ricorrente oltre ad insistere nei motivi del ricorso faceva presente che l´imputato aveva proceduto a mettere in atto una condotta riparatoria dei danni subiti dalla parte offesa, attraverso il risarcimento della somma complessiva di euro 2.713,00 a titolo di risarcimento danni e spese processuali, giusto assegno consegnato alla vittima del reato. La difesa a dimostrazione della condotta riparatoria messa in atto dal ricorrente depositava dichiarazione sottoscritta dalla persona offesa con la quale si attestava di avere ricevuto il predetto assegno bancario della somma complessiva di euro di euro 2.713,00 di non avere null´altro a pretendere "salvo buon fine del titolo di pagamento".
I giudici della Quinta Sezione hanno ritenuto la documentazione prodotta insufficiente a dimostrare la condotta riparatoria, in quanto l´effettivo risarcimento doveva intendersi sottoposto a condizione e cioè al "buon fine" del pagamento dell´assegno.
Per tali motivi i giudici di legittimità non hanno inteso applicare, nel caso di specie, la causa di estinzione del reato e rigettato per il resto il ricorso proposto
Si allega sentenza
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