Di Redazione su Giovedì, 24 Maggio 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Cassazione: screenshot è prova ammissibile in processo penale, non necessita di vidimazione notarile

La possibilità di acquisire un documento e di porlo a fondamento della decisione
prescinde dal fatto che provenga da un pubblico ufficiale o sia stato autenticato. Infatti, qualunque documento legittimamente acquisito è soggetto alla libera valutazione
da parte del giudice ed ha valore probatorio, pur se privo di certificazione ufficiale di conformità e pur se l´imputato ne abbia disconosciuto il contenuto.
È quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione quinta penale, con la recente sentenza n. 25469 del 23/04/2014 che ha anche affermato che tra i documenti ammissibili e liberamente valutabili dal giudice senza alcun formalismo rientra anche "la copia cartacea delle schermate telematiche" di un sito web, comunemente uno screenshot. Ma cerchiamo di ricostruire i fatti.

Innanzi la Suprema Corte di Cassazione era stata impugnata una sentenza di assoluzione, con la quale la Corte d´Appello di Napoli aveva assolto per non avere commesso il fatto Tizio dopo che, in esito al giudizio di primo grado, era stato ritenuto l´autore di alcuni articoli di contenuto diffamatorio in danno di Caio, presidente della Provincia di Caserta, comparsi su un quotidiano.

I giudici di appello, dopo avere sostanzialmente aderito al primo motivo di appello
della difesa e censurato l´ordinanza di rigetto dell´istanza di rinvio per legittimo impedimento dell´imputato, dopo avere, invece, ritenuto corretta la decisione del Tribunale di respingere la richiesta di
assunzione di ulteriori mezzi di prova ai sensi dell´art.507 c.p.p., aveva comunque
assolto l´imputato ritenendo non provato che gli articoli di contenuto diffamatorio
fossero a lui riconducibili.

Proponeva ricorso il difensore e procuratore speciale della persona offesa, deducendo vizi motivazionali in quanto la Corte d´Appello avrebbe ingiustificatamente dato credito a quanto riferito dall´imputato in sede di spontanee dichiarazioni, negando la paternità degli articoli, senza tenere conto di quanto documentalmente provato. In particolare, la riconducibilità del sito on line nel quale sarebbero state ospitate le dichiarazioni dell´imputato era stata documentata da una copia cartacea delle schermate telematiche del sito che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto inattendibile per l´assenza di una vidimazione notarile e in assenza di altri dati che ne confermassero la certezza e l´autenticità.

Secondo la difesa, invece, l´estrazione dei dati informatici non soggiace ai principi sanciti
per l´utilizzabilità degli atti irripetibili. I dati informatici sono infatti soggetti alla libera
valutazione del giudice
ed è onere della parte che ne abbia interesse dimostrarne l´eventuale alterazione. Pertanto, secondo il ricorrente per cassazione, non poteva essere affermata la estraneità ai fatti dell´imputato in quanto alla stregua degli elementi documentali considerati, molteplici sarebbero gli elementi da cui trarre la convinzione che Tizio fosse stato l´autore degli articoli: essi erano a firma dell´imputato; dalla copia del sito prodotta dalla difesa emergeva che il direttore responsabile del sito era l´imputato; vi era in atti
una lettera di scuse che lo stesso aveva indirizzato alla persona offesa ed un articolo successivo sugli stessi temi trattati negli articoli diffamatori indicati nell´imputazione.

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato.
L´estrazione di dati archiviati in un supporto informatico non costituisce
- ha affermato - accertamento tecnico irripetibile
anche dopo l´entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l´obbligo per la polizia giudiziaria di
rispettare determinati protocolli di comportamento, senza prevedere alcuna
sanzione processuale in caso di mancata loro adozione, potendone derivare, invece,
eventualmente, effetti sull´attendibilità della prova rappresentata dall´accertamento
eseguito (Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015 dep. 21/03/2016 Rv. 266477; Sez. 2, n. 29061 del 01/07/2015 Rv. 264572). I giudici di piazza Cavour hanno quindi affermato che "I dati di carattere informatico contenuti nel computer, in quanto rappresentativi di cose, rientrano tra le prove documentali (Cass. Sez. 3, n. 37419 del 05/07/2012 Rv. 253573) e l´estrazione dei dati è una operazione meramente meccanica, sicché non deve essere assistita da particolari garanzie". Così, "Si è recentemente ritenuto che i fotogrammi scaricati dal sito internet "Google Earth" costituiscano prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell´articolo 234, co.1 c.p.p. o 189 c.p.p. (Sez. 3, n. 48178 del 15/09/2017 Rv. 271313)".

Venendo poi alla questione centrale, il Collegio, discostandosi totalmente dall´opinione dei giudici della Corte territoriale, ha ritenuto che "La possibilità di acquisire un documento e di porlo a fondamento della decisione prescinde dal fatto che provenga da un pubblico ufficiale o sia stato autenticato,
come parrebbe ritenere la Corte d´Appello".
Infatti, "Qualunque documento legittimamente acquisito è soggetto alla libera valutazione
da parte del giudice ed ha valore probatorio, pur se privo di certificazione ufficiale di conformità e pur se l´imputato ne abbia disconosciuto il contenuto (Sez. 2, n. 52017 del 21/11/2014 Rv. 261627)".

Il giudice di primo grado, oltretutto, - ha proseguito il Collegio - "non si era limitato ad affermare la riconducibilità all´imputato del sito e degli articoli diffamatori sulla base della documentazione prodotta dalla parte civile e riproducente le pagine del sito, ma aveva indicato ulteriori elementi, enumerati nel ricorso della parte civile, che confermavano tale indicazione".
Dati certamente significativi, "ingiustificatamente ignorati
dal giudice di appello mentre, per contro, nessuna indicazione specifica era stata offerta dall´imputato a sostegno della tesi, inopinatamente accolta, secondo cui non sarebbe esclusa una alterazione dei dati riportati nei documenti prodotti dalla difesa
e riproducenti le pagine del sito internet". Da qui l´accoglimento del ricorso con la cassazione della sentenza impugnata.