Di Redazione su Mercoledì, 07 Febbraio 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Cassazione: no ad estinzione per "riparazione" in caso di reati sessuali contro minorenni

I Giudici della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1580 del 16 gennaio 2018 hanno escluso l´applicabilità del nuovo istituto previsto dall´art. 162 ter del codice penale", introdotto dalla legge n. 103/2017 che consente di estinguere il reato quando è stato integralmente riparato il danno subito dalla parte offesa, quando si procede per i reati sessuali a danno di minorenni ex art. 609 septies comma 3.



Per questa categoria di reati, seppure perseguibili a querela, come è ben noto una volta presentata la querela non è consentita la rimessione.
In questa ipotesi quindi verrebbe meno una condizione essenziale prevista dall´art. 162 ter che è quella che l´istituto è applicabile solo per i reati per i quali è prevista come condizione di procedibilità la presentazione della querela.

I fatti
Il ricorrente era stato ritenuto responsabile penalmente e, conseguentemente, condannato alle pene di legge, per il reato p. e p. dall´art.609 septies comma. Avverso la sentenza emessa dal giudice di primo grado veniva proposta impugnazione avanti alla Corte di Appello che confermava la pronuncia del primo giudice.
A questo punto la difesa dell´imputato proponeva il ricorso avanti la Corte di Cassazione deducendo una serie di motivi.



Con il primo motivo denunciava la violazione dell´art. 129 c.p.p., e art. 609 septies c.p., perchè i fatti contestati, punibili a querela, sarebbero stati improcedibili per la tardiva proposizione della querela stessa cioè ben oltre il termine semestrale previsto dall´art. 609 septies .
Successivamente il ricorrente presentava memoria con la quale faceva presente che la parte offesa in forza di un accordo transattivo era stata integralmente risarcita del danno mediante il complessivo pagamento della somma di Euro 28.881,60, con dichiarazione dei genitori della stessa di completa soddisfazione di ogni pretesa. Alla luce di tale circostanza il ricorrente chiedeva alla Corte di emettere declaratoria di estinzione del reato ex art. 162 ter c.p.

Decisione della Corte
I giudici della Terza Sezione Penale della Corte hanno rigettato il ricorso per infondatezza dei motivi principali. Con riferimento alla richiesta di applicazione al caso di specie dell´art. 163 ter hanno affermato che la condotta riparatoria posta in essere dall´imputato non può costituire motivo valido per l´estinzione del reato. Infatti nel caso di specie si deve escludere che tale causa di estinzione dell´illecito possa operare poiché i fatti contestati all´imputato sono si perseguibili a querela ma i reati che si configurano appartengono a quella categoria per cui una volta presentata la querela la stessa diventa irrevocabile e non è consentita la remissione.



Per tali motivi la Corte, rigettando nel resto il ricorso, ha deciso di annullare la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d´appello di Genova, limitatamente alla ricorribilità o meno della circostanza attenuante di cui all´art. 609 quater c.p., comma 4, nonchè in relazione alla determinazione del quantum di liquidazione delle spese da rifondere dall´imputato in favore della parte civile.
Si allega sentenza

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