Di Rosalia Ruggieri su Lunedì, 12 Agosto 2019
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Cassazione: “Legittima la confisca dell’automobile messa a disposizione del figlio alcolizzato”

Con la pronuncia n. 33231 dello scorso 24 luglio, la Cassazione, IV sezione penale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della confisca di un'automobile, di proprietà di una madre ma nella materiale disponibilità del figlio dedito all'uso dell'alcool, ha confermato la misura inflitta, posto che la donna, pur sapendo che il figlio era alcolizzato, continuava ad affidargli l'auto senza che sussistessero ragioni di necessità.

Si è, difatti, precisato che in materia di confisca, la formale titolarità di un bene in capo ad un soggetto estraneo al reato non è sufficiente ad escludere la confisca stessa e a tutelare l'intangibilità del diritto del proprietario, se costui abbia tenuto atteggiamenti negligenti che abbiano favorito l'uso indebito del bene.

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un ragazzo, accusato per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato l'autovettura in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico accertato in 2,82 grammi / litro, causando un sinistro con una vettura in sosta sulla pubblica via.

Per tali fatti, il Tribunale di Chieti, sezione di Ortona, condannava il giovane alla pena di un anno ed un mese di arresto e 3.500,00 euro di ammenda, con revoca della patente di guida e confisca dell'autovettura.

Proponendo appello, l'imputato si doleva, tra le altre cose, per aver i giudici di merito confiscato il veicolo, sebbene il legittimo proprietario non fosse il prevenuto, bensì la mamma. 

 La Corte di appello di L'Aquila, confermava interamente decisione, ivi compresa la misura inerente la confisca del veicolo, posto che la mamma del prevenuto, proprietaria del veicolo, non poteva per nulla dirsi estranea al reato: il fratello dell'imputato aveva, infatti, dichiarato che il consanguineo, a causa dei noti problemi di alcolismo, aveva causato alla famiglia tanti problemi; a seguito di tale dichiarazione, i giudici di merito traevano la conclusione secondo cui la mamma era certamente a conoscenza del fatto che il figlio fosse alcolizzato, sicché era stata del tutto imprudente nell'affidargli l'auto senza che sussistessero ragioni di necessità.

Ricorrendo in Cassazione, l'imputato censurava la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla disposta confisca dell'autovettura guidata dall'imputato, di proprietà della madre.

In particolare, la difesa rimarcava come la mamma fosse persona da ritenersi totalmente estranea al reato, atteso che l'imputato conviveva stabilmente, oltre che con la madre, anche con il fratello e la sorella, che potevano tranquillamente servirsi, come lui, del veicolo.

 La Cassazione non condivide le tesi difensive dell'imputato.

In punto di diritto la Corte premette che, in materia di confisca, la formale titolarità di un bene in capo ad un soggetto estraneo al reato non è sufficiente ad escludere la confisca stessa e a tutelare l'intangibilità del diritto del proprietario, se costui abbia tenuto atteggiamenti negligenti che abbiano favorito l'uso indebito del bene.

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano l'assoluta legittimità della confisca del veicolo, sebbene di proprietà di un soggetto differente dal materiale esecutore del reato: la proprietaria del veicolo era, infatti, la mamma del prevenuto, che di certo non poteva ritenersi estranea al reato, in quanto – dalle testimonianze rese nel corso del dibattimento - era emerso come la stessa certamente fosse a conoscenza del fatto che il figlio fosse alcolizzato e, ciononostante, con totale imprudenza gli aveva affidato l'autovettura senza che sussistessero ragioni di necessità.

Compiute queste precisazioni, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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