Di Piero Gurrieri su Martedì, 16 Gennaio 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Cassazione: chi acquista casa coniugale affidata ad ex con minori, non può pretenderne il rilascio

Una coppia, come tante, si separa, ed il giudice affida la casa coniugale, di proprietà dell´uomo,
alla donna, sul presupposto della qualità di lei, madre di figli ancora minorenni.
Un caso estremamente ricorrente nella prassi, e di rado contestato giudizialmente. I dissidi tra gli ex, normalmente, riguardano altri profili economici: i figli, soprattutto se in tenera età, sono di entrambi gli ex: impossibile negare loro un alloggio.
In altri casi, però, ciechi di fronte al provvedimento giudiziale, tenta di eluderlo. Come? Nel modo, apparentemente, più semplice: trasferendo il bene, Nella fattispecie la casa coniugale assegnata all´altra parte, ad un terzo (assuntivamente) di buona fede, con contratto di compravendita a titolo rigorosamente oneroso.
Contratto al quale fa immediato seguito una ulteriore iniziativa, questa volta unilaterale del neo proprietario: chiedere al giudice il rilascio dell´immobile occupato da altri - ex moglie e figli del dante causa - oppure, alternativamente e in linea gradata, una somma di denaro, a corresponsione periodica, che compensi l´impossibilità di disporre del bene ed il conseguenziale danno patrimoniale.
Una vicenda che, più o meno in questi termini, attraversa le fasi di merito e giunge al vaglio dei giudici della Suprema Corte di cassazione, i quali la definiscono enunciando un principio di assoluta civiltà: colui che compra una casa che, precedentemente adibita a coniugale, sia stata successivamente assegnata in sede giudiziale ad una madredi figli ancora in età minore lo fa a suo rischio e pericolo. sapendo, cioè, di non potere ottenere, in quanto è nella impossibilità giuridica di ottenere, il rilascio dello stesso immobile, come analogamente non può in alcun modo ottenere la corresponsione di una somma di denaro che nei compensi il sacrificio economico.
Principi enunciati dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 772 del 2018, il cui ragionamento si fonda sulla preminenza ed intangibilità del vincolo di destinazione impresso sul bene immobile in questione, ontologicamente collegato all´interesse dei figli minori, vincolo che non può in alcun modo estinguersi in favore di un soggetto, il compratore,che peraltro è da ritenersi giuridicamente cosciente circa la provenienza e l´utilizzazione dell´immobile.
Avv. Pietro Gurrieri