Una sentenza che, per certi versi, ripercorre consolidati orientamenti della Corte, ma per altri afferma principi quantomeno sorprendenti, è stata depositata dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione. Riportiamo, in proposito il commento diffuso dall´avvocato Monica Foti.
Al riguardo è stato, infatti, osservato che è coerente con la facoltà di optare per il sistema contributivo (in quanto comportante un palese ampliamento dell´area di utilizzabilità a fini pensionistici dei contributi versati legittimamente alla Cassa) la contestuale previsione (art. 4, comma 1, del regolamento della Cassa) della non restituibilità dei contributi medesimi. Pertanto, al pari della opzione per il contributivo, la previsione della non restituibilità dei contributi risulta rispettosa dei limiti dell´autonomia degli enti previdenziali privatizzati e, come tale, idonea ad abrogare tacitamente la contraria previsione (di cui alla L. n. 570 del 1980, art. 21) del diritto alla restituzione dei contributi non utilizzabili a fini pensionistici.
Non vi è lesione dei diritti poiché la previsione della non restituibilità dei contributi legittimamente versati risulta coerente, da un lato, con la regola generale e, dall´altro, con la previsione contestuale della facoltà di optare, a condizioni di maggior favore, per il sistema contributivo di calcolo della pensione.