Fonte (https://www.cassaforense.it/documentazione/guida-previdenziale/prestazioni-assistenziali/)
Con il Regolamento per l'erogazione dell'assistenza (Delibera del Comitato dei Delegati del 24 luglio 2015 e successive modificazioni) sono previste le prestazioni a sostegno della famiglia per gli avvocati iscritti alla Cassa forense.
Vediamo nel dettaglio cosa prevede la normativa.
Le erogazioni in caso di familiari non autosufficientiIn particolare a norma dell'art.6 lettera b) del suddetto Regolamento tra le prestazioni a sostegno della famiglia sono comprese le erogazioni in caso di familiari non autosufficienti, portatori di handicap o di malattie invalidanti.
Beneficiari
I beneficiari del suddetto trattamento sono tutti gli iscritti in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa e che assistano in via esclusiva il coniuge, i figli o i genitori con invalidità grave prevista dall'art.3, comma 3, L. n. 104/1992; trattasi di tutti i casi in cui si sia in presenza di minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
L'invalidità deve essere attestata da certificazione rilasciata dalla apposita commissione ASL o accertata con provvedimento giudiziale definitivo.
Inoltre è necessario che il familiare che necessita di assistenza non sia ricoverato a tempo pieno (art.7 Reg. cit.).
Requisiti
Per poter ottenere l'erogazione è necessario che il richiedente abbia i seguenti requisiti:
- sia iscritto alla Cassa Forense,
- sia in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Mod.5),
- sia il solo beneficiario a presentare domanda per l'erogazione nell'ambito del medesimo nucleo familiare per lo stesso assistito,
Inoltre è necessario che sia l'iscritto sia l'assistito abbiano un ISEE non superiore ad € 50.000,00 (art.8 Reg. cit.).
Importo
La misura di questo trattamento a sostegno della famiglia consiste nell'erogazione di una somma di denaro, determinata dal Consiglio di Amministrazione.
L'art.8 Reg. ha precisato che la prestazione corrisposta non può essere superiore al 50% dell'ammontare della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno che precede quello della domanda.
In ogni caso nell'ambito del medesimo nucleo familiare l'erogazione potrà essere corrisposta a un solo beneficiario per assistito.
Il trattamento assistenziale viene deliberato su domanda degli interessati, che può essere presentata:
- in via telematica, inoltrandola direttamente alla Cassa a mezzo pec all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.,
- in via cartacea e in questo caso esclusivamente mediante utilizzo di apposita modulistica predisposta ed approvata dal Consiglio di Amministrazione, con provvedimento autonomo o unitamente al bando laddove previsto.
Nel modulo della domanda il richiedente può indicare l'Iban per l'accredito su conto corrente bancario/postale dell'erogazione.
Documentazione dal allegare
Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la documentazione da allegare alla domanda tra cui:
- la dichiarazione dei redditi dell'anno antecedente la domanda;
- la certificazione rilasciata da apposita commissione ASL o provvedimento giudiziale definitivo,
- l'ISEE dell'iscritto e dell'assistito,
- un documento di identità valido dell'iscritto. Modulistica Maggiori informazioni e il modulo per la domanda di assistenza in caso di familiari non autosufficienti, portatori di handicap o di malattie invalidanti sono reperibili su https://www.cassaforense.it/documentazione/guida-previdenziale/prestazioni-assistenziali/prestazioni-a-sostegno-della-famiglia/erogazioni-in-caso-di-familiari-non-autosufficienti-portatori-di-handicap-o-di-malattie-invalidanti/.